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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dei tassisti. Esempi di casi in cui i tassisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia.

Estratto: “con riguardo al lavoro altrui impiegato nell'esercizio dell'attività di medico convenzionato con il SSN, a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (Cass., 06/10/2016, n. 20088, 03/10/2019, n. 24702); a proposito dell'utilizzo di prestazioni infermieristiche, si è altresì escluso che rilevi, quale elemento costitutivo del requisito dell'autonoma organizzazione, il ricorso a un cosiddetto "assistente di sedia", ossia un infermiere generico assunto part-time, che percepisca una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive nell'ambito medico (Cass., 17/05/2018, n. 12084); questa Corte ha infine affermato che non integra il requisito dell'autonoma organizzazione l'impiego di una segretaria o di un segretario”.

Estratto: “Dal contenuto dell'atto si evince quindi che risulta del tutto omessa l'esposizione dei criteri in base ai quali era stato individuato il valore di mercato ed attribuito il maggior valore al mq in relazione alle rispettive zone (…), né risultano indicati parametri astratti, atti di comparazione relativi ad immobili similari o altri elementi di valutazione attinenti all'andamento del mercato immobiliare della zona”.

Estratto: “una volta che, con la scadenza del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, si sia formato il cosiddetto silenzio-rifiuto, il ricorso avverso lo stesso può essere proposto «fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto»; questa Corte ha chiarito che tale prescrizione decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto ed è, nel caso del rifiuto della restituzione dell'IRAP, quella ordinaria decennale dell'art. 2946 cod. civ.”.

Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.

Estratto: “Preso atto della fondatezza, sul punto, di tali deduzioni, l'amministrazione provvedeva all'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di 'contestazione' ed alla sua sostituzione (…). Sennonchè, questa notificazione è avvenuta (…) ben oltre il termine annuale (…). Se è vero che l'amministrazione è sempre ammessa all'annullamento in autotutela, senza pregiudizio del successivo esercizio della potestà impositiva (che non si 'consuma' per il solo fatto di essere già stata esercitata con l'atto poi autoannullato), altrettanto indubbio è che tale successivo esercizio incontra pur sempre il limite del decorso, medio tempore, del termine decadenziale previsto dalla legge”.

Estratto: “è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”.

Estratto: “Secondo la ripetuta ed unanime giurisprudenza della Corte, sulla scorta della giurisprudenza unionale, in caso di deposito fiscale cd. «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'Amministrazione non può pretendere l'Iva all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo ove il contribuente «abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile”.

Estratto: “Questa Corte di legittimità, invero, ha già affermato il principio secondo cui, in materia di imposta sulle successioni, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il valore indicato dagli eredi denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al de cuius, atteso che, nell'ipotesi considerata, oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore”.