Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.
Estratto: “Preso atto della fondatezza, sul punto, di tali deduzioni, l'amministrazione provvedeva all'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di 'contestazione' ed alla sua sostituzione (…). Sennonchè, questa notificazione è avvenuta (…) ben oltre il termine annuale (…). Se è vero che l'amministrazione è sempre ammessa all'annullamento in autotutela, senza pregiudizio del successivo esercizio della potestà impositiva (che non si 'consuma' per il solo fatto di essere già stata esercitata con l'atto poi autoannullato), altrettanto indubbio è che tale successivo esercizio incontra pur sempre il limite del decorso, medio tempore, del termine decadenziale previsto dalla legge”.
Estratto: “è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”.
Estratto: “Secondo la ripetuta ed unanime giurisprudenza della Corte, sulla scorta della giurisprudenza unionale, in caso di deposito fiscale cd. «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'Amministrazione non può pretendere l'Iva all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo ove il contribuente «abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile”.
Estratto: “Questa Corte di legittimità, invero, ha già affermato il principio secondo cui, in materia di imposta sulle successioni, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il valore indicato dagli eredi denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al de cuius, atteso che, nell'ipotesi considerata, oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore”.
Estratto: “la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame; ben vero, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l'onere di motivazione”.
Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate a carico dei dentisti: 3 esempi in cui i dentisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia delle Entrate.
Estratto: “non vi è ragione di escludere, alla stregua della disposizione considerata, la non imponibilità dei servizi consistiti nella progettazione delle opere di cui trattasi, non potendo dubitarsi del fatto che essi, indipendentemente dal luogo della relativa materiale prestazione, siano direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione delle opere medesime”.
Estratto: “Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto / ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”.
Estratto: “5. L'eccezione è fondata. 6. Dal riscontro degli atti, […] emerge che la sentenza 99/8/13 è stata pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio, ed ha avuto a oggetto il medesimo contratto oggetto di lite. La detta pronuncia, […] risulta passata in cosa giudicata in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione originante il presente giudizio. […] Ne deriva che l'accertamento […] proprio della sentenza 99/8/13, […] non è più sindacabile, essendo la relativa decisione passata in giudicato. Ne consegue ulteriormente che va cassata l'opposta conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata, […] che si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sul punto tra le parti”.
Estratto: “La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché, compiuti i necessari accertamenti di fatto: a) individui l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso introduttivo dei contribuente e, di conseguenza, la cartella di pagamento che di quest'ultima è l'atto presupposto; b) accerti se la predetta cartella di pagamento individuata sia stata preventivamente e ritualmente notificata al contribuente, traendone le conseguenze in ordine all'ammissibilità del ricorso del contribuente avverso la successiva intimazione; c) ove ritenga ammissibile il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata, esamini e decida le ulteriori questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello cassata”.
Estratto: “il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci (cfr. Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011) (…) nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ed in conseguenza anche l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto”.