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Estratto: “5. L'eccezione è fondata. 6. Dal riscontro degli atti, […] emerge che la sentenza 99/8/13 è stata pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio, ed ha avuto a oggetto il medesimo contratto oggetto di lite. La detta pronuncia, […] risulta passata in cosa giudicata in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione originante il presente giudizio. […] Ne deriva che l'accertamento […] proprio della sentenza 99/8/13, […] non è più sindacabile, essendo la relativa decisione passata in giudicato. Ne consegue ulteriormente che va cassata l'opposta conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata, […] che si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sul punto tra le parti”.

Estratto: “La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché, compiuti i necessari accertamenti di fatto: a) individui l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso introduttivo dei contribuente e, di conseguenza, la cartella di pagamento che di quest'ultima è l'atto presupposto; b) accerti se la predetta cartella di pagamento individuata sia stata preventivamente e ritualmente notificata al contribuente, traendone le conseguenze in ordine all'ammissibilità del ricorso del contribuente avverso la successiva intimazione; c) ove ritenga ammissibile il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento impugnata, esamini e decida le ulteriori questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello cassata”.

Estratto: “il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci (cfr. Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011) (…) nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ed in conseguenza anche l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale avevamo già ottenuto, in accoglimento del ricorso, l’integrale annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un contribuente.

Estratto: “in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente, a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.p.r. 600/1973, comporta l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e contenziosa, solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, sicchè la richiesta di fatture "differite" ai sensi dell'art. 21 comma 4 d.p.r. 633/1972, non si estende ai documenti di trasporto, pure indicati nelle stesse, essendo necessario un ordine specifico in tal senso”.

Estratto: “sulla base di una perizia giurata prodotta in causa i valori venali accertati dall'Ufficio non potevano ritenersi congrui. La questione, comportante la necessità di accertamenti in fatto, non è stata esaminata dai giudici territoriali, che sono pertanto incorsi nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, correttamente fatta valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo". All'accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata”.

Estratto: “Il primo motivo è fondato 2.1 Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, ove, come nel caso di specie, il contribuente deduca l'omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo, vi è l'interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa corte hanno fissato il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ·comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Estratto: “questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata”.

Estratto: “l'intimazione di pagamento, con la quale l'ente esattore prosegue alla riscossione coattiva dei crediti a seguito dell'intervenuta decadenza dalla rateazione per l'omesso pagamento di alcune rate del piano concesso alla contribuente, per essere valida deve essere idoneamente motivata. In particolare l'atto di intimazione deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui una carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento in quanto la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto d ei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti”.