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Estratto: “questa Corte ha più volte affermato che il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all'esercizio dei diritti di difesa e dunque si giustifica solo in quanto costituisca il rifiuto di una documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori. (…) La detta sanzione però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire «rifiuto» la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto”.

Estratto: “si è chiarito quanto proprio alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell'istanza di rimborso che l'art. 38 del' d.P.R. 29 n. 602 del 1973, disposizione generale in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (quindi sia il sostituto sia sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso”.

Estratto: “ci si duole dell'omessa valutazione ed attento esame delle prove documentali che, a dire del contribuente, avrebbero dimostrato l'oggettiva esistenza delle operazioni, tra le quali le lettere di vettura internazionali (CMR) inerenti la consegna delle vetture dal fornitore estero non direttamente al contribuente ma alle due società intermediarie. Di conseguenza, il ricorrente sindaca anche l'aspetto relativo alla decisione della CTR circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al contribuente. 3.1. La doglianza, ammissibile nei termini di cui innanzi, è fondata non essendosi la CTR confrontata con la detta documentazione ed avendo anzi posto a base della decisione proprio la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente”.

Estratto: “La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale”.

Estratto: “l'Amministrazione finanziaria non può essere costretta all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né essere privata della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso (Cass. n. 9219 del 2011; Cass. n. 11722 del 2011; Cass. n. 25931 del 2011; Cass. n. 5593 del 2013; Cass. n. 14547 del 13/7/2015), ma neppure è ad essa consentita la iscrizione a ruolo e l'emissione di cartella di pagamento ai fini della riscossione dell'intero importo originariamente accertato, in difetto di una pronuncia definitiva nel merito sul ricorso avverso l'avviso di accertamento”.

Estratto: Il percorso argomentativo seguito dalla Commissione regionale non consente di verificare i criteri e le ragioni sulla base di quali essa sia stata indotta a ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del 40 per cento apoditticamente individuata, atteso che le conclusioni cui essa perviene non sono supportate dalla individuazione di elementi di determinazione del reddito fondati su specifiche prove, ma sono piuttosto volte a determinare il reddito sulla base di una valutazione di tipo equitativo, non consentita al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio”.

L’agricoltura è da sempre considerato un settore trainante per l’economia italiana che vede soddisfare non solo il fabbisogno interno del Paese ma è destinato anche all’esportazione e quindi alla diffusione delle eccellenze italiane nel mondo.

Estratto: “Gli atti relativi a cessioni, anche se coattive - disposte dall'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento di esecuzione forzata - di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni di cui all'art. 10, comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 appartenenti a "soggetti Iva" rientrano, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) tra le operazioni soggette ad Iva, anche se esenti, per cui, in forza del principio di alternatività Iva/imposta di registro, quest'ultima va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al TUR”.

Estratto: “deve ritenersi operante l'efficacia espansiva del giudicato esterno invocata dalla società contribuente quanto alla qualificazione dei lavori in questione quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge 865 del 1971, richiamato dall'art. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e successivo art. 127-septies), ai fini della legittima applicazione da parte della contribuente dell'aliquota agevolata”.