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La Corte ribadisce che anche contro l’estratto di ruolo è possibile proporre ricorso. Accolto il ricorso del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Il primo motivo è fondato 2.1 Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, ove, come nel caso di specie, il contribuente deduca l'omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo, vi è l'interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa corte hanno fissato il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ·comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 31801 del 5 dicembre 2019

RITENUTO IN FATTO

l. B. impugnava ventinove cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. 2. La sentenza veniva appellata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello con riferimento alle cartelle per tributi della Regione Lazio e del Comune di Roma, e confermava la sentenza di primo grado relativamente ai tributi dell'Agenzia delle Entrate rilevando, per quanto di interesse in questa sede: a) che il termine per la costituzione è perentorio solo per il ricorrente e non per il resistente; b) che il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile perché tale atto non è autonomamente impugnabile; c) che con riferimento alle cartelle notificate dall'agenzia delle entrate la sentenza aveva indicato in modo esauriente le ragioni poste a fondamento della decisione.

3. Avverso la sentenza della CTR B. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Agenzia delle Entrate depositando controricorso mentre non si è costituita Equitalia Sud spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto l'estratto di ruolo atto non autonomamente impugnabile.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art 23 d.lvo 546/1992; si muove alla CTR la critica di non aver rilevato che la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agenzia dell'Entrate comportava l'inammissibilità della sua produzione documentale.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art 36 commi 2 e 4 d.lvo 546/1992, per aver la CTR omesso di motivare con riferimento alla contestata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici.

2. Il primo motivo è fondato 2.1 Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, ove, come nel caso di specie, il contribuente deduca l'omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo, vi è l'interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa corte hanno fissato il seguente principio: “E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ·comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n. 19704/2015)”.

3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo tributario l'ente resistente può costituirsi anche oltre il termine, previsto all'art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato, nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art 24 Cost.. In particolare, si è precisato che: "In tema di contenzioso tributario e con riferimento al sistema introdotto con il d.lgvo. 546/92, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli art. 24 e 32 clig.546/92, e tale facoltà è esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 d.Ig. medesimo" (cfr. Cass nr.18962/2005 e 2925/2010). Ha inoltre stabilito Cass. ord. 2585/19 (con altre) che: "Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane· il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto."

4. Il terzo motivo merita accoglimento. 4.1 Questa Corte (cfr. Cass. nn. 27112/2018, 22022/17, 20648/2015) ha ripetutamente affermato il seguente principio: << deve considerarsi nulla ai sensi art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello>>.

4.2 Nella fattispecie, pur essendo state riportate nella narrativa dell'impugnata sentenza in maniera sintetica le critiche mosse da B. alla pronuncia di primo grado, la CTR, con riferimento alle questioni relative alla notificazione delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici, si è limitata a motivare per relationem alla sentenza della CTP di Roma, senza la benchè minima disamina dei motivi di appello, rendendo così impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di secondo grado e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la (censurata) tesi contenuta nella sentenza di primo grado.

4.3 Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 36 2° comma nr. 4 d.lvo 546/92 e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

5 In accoglimento del primo e terzo motivo, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta in data 8 ottobre 2019.

 

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