Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”
Estratto: “anche per i tributi armonizzati, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore, con la previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, una valutazione ex ente in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo”.
Estratto: “La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: "a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”.
Estratto: “Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. È assorbente il rilievo dell'omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto. Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell'immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito dell'art. 6 del d. m. 2 agosto 1969”.
Estratto: “L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguìto per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito”.
Estratto: “la tassazione cui è stato sottoposto l'atto traslativo è coerente con la natura sostanziale dell'atto medesimo. In termini generali, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”.
Estratto: “Nella fattispecie di cui all'art. 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione, l'interpretazione letterale deve prendere atto che, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa disposizione, l'esclusione, dalla base imponibile delle imposte italiane, dei redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana, è espressa in termini incondizionati e non correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, nella specie della contemporanea imposizione, alla fonte, sugli stessi dividendi, da parte dello Stato tedesco”.
Capita che arrivino nel nostro studio clienti cui è stato contestato un non corretto trasferimento all'estero.
Spesso alcuni di loro hanno, a suo tempo, sottovalutato le procedure corrette da seguire per trasferirsi all'estero e soprattutto le implicazioni fiscali che il trasferimento comporta.
Dalle verifiche fiscali condotte negli ultimi anni emerge che le aziende italiane sempre più spesso decidono di trasferire all’estero le loro imprese, ma in determinati e a determinate condizioni, l’Agenzia delle Entrate contesta alle stesse che quel trasferimento non è effettivo.
In questa guida analizzeremo insieme 3 (tra tante altre) sentenze che si sono concluse con l'annullamento degli avvisi di accertamento basati sul richiamo della normativa antielusiva riguardante i prezzi di trasferimento.
Estratto: “la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria. 1.1. Il motivo è fondato”.
Estratto: “i costi sostenuti dalla Banca per il pagamento di somme, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto di credito nell'espletamento dei servizi finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all'esercizio dell'impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 d.p.r. 917/1986". "I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo del diritto di superficie per 72 anni di un immobile da parte di una banca, nel caso di pagamento differito, sono deducibili”.
Estratto: “alla luce del radicato e condiviso indirizzo di questa Corte, riaffermato anche di recente (ex multis: Cass. 15/03/2019, n 7389; 11/05/2018, n. 11507; 30/10/2018, n. 27583; 28/11/2018, n. 30769), sulla scia dei princìpi espressi dalle Sezioni unite (Cass. Sez. Un 30/06/2016, n.13378) che, occupandosi del tema del decidere, hanno chiarito che: «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria»”