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Contestazioni in tema di fittizio trasferimento di residenza: 3 esempi di sentenze che hanno annullato avvisi con cui si contestava il fittizio trasferimento all'estero

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Capita che arrivino nel nostro studio clienti cui è stato contestato un non corretto trasferimento all'estero.

Spesso alcuni di loro hanno, a suo tempo, sottovalutato le procedure corrette da seguire per trasferirsi all'estero e soprattutto le implicazioni fiscali che il trasferimento comporta.

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Qualora il Fisco ti abbia contestato il trasferimento fittizio di residenza leggi questo articolo dove analizzeremo insieme 3 (tra tante) sentenze che si sono concluse con l'annullamento degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di residenza in Italia di soggetti trasferiti in paradisi fiscali.

Andiamo con ordine.

Secondo la normativa italiana si considerano residenti in Italia i cittadini che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, o hanno nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile.

Considera che tali criteri non hanno applicazione congiunta e pertanto, per affermare la fittizia residenza all'estero, per l'Ufficio è sufficiente esaminare se il contribuente abbia o meno nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio o residenza (art. 2 Tuir).

Di seguito 3 (tra tante altre) sentenze che hanno annullato gli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di residenza in Italia di soggetti (persone fisiche o giuridiche) trasferiti in paradisi fiscali.

1) È nullo l'avviso di accertamento che riprende a tassazione l'imponibile fondato sull'esterovestizione della società laddove la sede effettiva dell'amministrazione è il luogo in cui vengono adottate le decisoni di maggior importanza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 3548/2019 si è pronunciata sul ricorso proposto dalla ricorrente per annullamento di un avviso di accertamento.

In particolare, l'Ufficio sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza accertava maggiori tributi e sosteneva che la società contribuente aveva di fatto costituito in Svizzera una propria emanazione esterovestita mediante passaggio di propri dipendenti e utilizzo comune di beni strumentali all'unico scopo di beneficiare di vantaggi della legislazione svizzera in termini di minore imposizione fiscale, presumendo che la reale sede e l'oggetto sociale erano in realtà situati in Italia.

La Commissione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che: “quel che rileva, ai fini della configurazione dell'abuso di diritto di stabilimento, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento vi è stato o meno, e cioè l'operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica”.

Secondo i giudici “l'Ufficio avrebbe dovuto semmai fornire dimostrazione che le operazioni fatturate dalla ricorrente (…) erano oggettivamente inesistenti, ovverosia simulate, allo scopo di abbattere i ricavi ma la prova di tale ipotesi, peraltro neppure affacciata, non è stata fornita anche perché sono mancati gli strumenti di indagine per poterlo fare”, spettando all'Amministrazione finanziaria  l'onere della prova.

Per questi motivi, i giudici hanno annullato l'avviso di accertamento impugnato.

 2) La sede principale supera la presunzione di residenza.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6501/2015 si è pronunciata sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di secondo grado che ha dato ragione al contribuente, cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1978, destinatario di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per omessa dichiarazione dei redditi.

I giudici di seconde cure avevano ritenuto fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 2 comma 2-bis TUIR sulla base di alcuni elementi quali: cittadinanza elvetica; possesso di passaporto svizzero, residenza in Svizzera; attività di lavoro dipendente svolta nello Stato elvetico.

Il contribuente continuava ad avere in Italia un solo immobile locato ad uso archivio.

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento dei giudici di secondo grado, dando preminenza alla rilevanza del centro vitale degli interessi del contribuente. Infatti, l'attività lavorativa e i legami affettivi e personali sono considerati dalla giurisprudenza come criteri decisivi ai fini dell'individuazione del domicilio nello Stato, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (vedi anche Cassazione n. 14434/2010).

3) Il caso della tennista italiana con residenza fiscale nel principato di Monaco.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 19410/2018 ha dato ragione alla contribuente, la quale si era rivolta ai giudici di legittimità denunciando il fatto che i giudici di secondo grado avessero rigettato il proprio appello senza motivare sul perché il centro principale degli interessi economici e personali della contribuente, dovesse essere riconducibile all'Italia, nonostante la contribuente avesse provato di avere nel Principato di Monaco il più stretto legame della abituale e preminente gestione dei propri affari.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale si fosse limitata ad affermare che l'operato dell'Agenzia delle Entrate fosse legittimo ai sensi dell'art. 2, comma 2 TUIR , senza una idonea motivazione sulle prove documentali allegate in giudizio dalla contribuente (quali il pagamento del canone di locazione e delle utenze relativamente ad un appartamento locato nel Principato di Monaco dal 1998; il rilascio di una carta di credito del 1999 da parte di un istituto di credito monegasco; lo svolgimento dei propri allenamenti presso le strutture ATP nel Principato di Monaco).

Pertanto, la Suprema Corte è giunta a cassare la sentenza di secondo grado che aveva rigettato l'appello della contribuente.

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Questi sono solo alcuni esempi di casi riguardanti contestazioni di fittizio trasferimento di residenza che si sono concluse a favore dei contribuenti. Tuttavia, le variabili possono essere molte di più, e richiedono l’esame di copiosa giurisprudenza, pertanto, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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