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Confermata la pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento catastale. L’Agenzia, già sconfitta in primo grado, provava l’appello ma lo notificava troppo tardi. Tardività confermata in Cassazione. Agenzia rimborserà le spese. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 31336 del 29 novembre 2019

RITENUTO IN FATTO

P. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. l comma 335 l. 311/2004 con il quale all'immobile di sua proprietà, sito in XXX Via XXX nr XXX (microzona XXX), e distinto al catasto urbano al foglio XXX, particella XXX subalterno XX, veniva disposta la revisione del classamento con assegnazione della nuova classe 7 in luogo della precedente classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da 6.589,99 a 12.105, 75.

2. La CTP accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello sul rilievo della tardività della notifica dell'atto di appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Ha resistito il contribuente depositando controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia violazione degli artt-. 149, 142 cpc anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art 143 cpc in relazione all'art 360 comma l nr. 3 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile l'appello per tardività sulla base della errata individuazione del 14 febbraio 2017, anzichè del 13 febbraio 2017 quale data di scadenza dei termini per l'appello.

1.1 Con il secondo motivo deduce la ricorrente la violazione dell'art. 155, quarto comma cpc, nella nuova formulazione introdotta dall'art 2 l. 28/12/2005 nr 263.

Si censura la sentenza nella parte di cui afferma che < < secondo altro computo >> il termine per la proposizione dell'appello spirava 1'11 febbraio 2017 in quanto tale giorno cadeva di sabato con la conseguenza che il termine andava prorogato al lunedì 13 febbraio giorno in cui effettivamente l'atto di appello risulta essere stato spedito.

2. Il primo motivo è infondato 2.1 Ai sensi dell'art. 51 I comma d.lvo 546/92 il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Per effetto del espresso richiamo operato dall'art.53 2° comma d.lvo citato all'art 20 comma 1 che, a sua volta, rimanda all'art 16 commi 2 e 3, l'atto di appello può essere notificato ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 d.lvo citato, anch'esso richiamato dall'art 53 2° comma, l'atto di appello si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2.2 Orbene è pacifico che la sentenza emessa dalla CTP sia stata notificata in data 13 dicembre 2016. Il termine di gg 60 per la proposizione dell'appello scadeva sabato 11.2.2017 e, quindi, andava prorogato al lunedì 13.11.2017 in applicazione dell'art 155 V comma cpc aggiunto dall'art 2 comma 1, lett f) l 263/2005.

2.3 La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale. Per / contro il contribuente ha riprodotto nel controricorso la pagina del sito Nexive, operatore privato del quale si è avvalso l'Agenzia per notificare l'atto, dal quale

risulta che la raccomandata è stata recapitata il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 06.00 2.4 Sulla scorta di tali accertamenti correttamente è stata dichiarata la tardività della notifica dell'atto e la conseguente inammissibilità dell'appello.

3 Il secondo motivo è infondato in quanto non coglie l'esatta ratio decidendi della sentenza. 3.1 Invero la CTR individuando nella data del 13 febbraio 2017 il dies ad quem per proposizione dell'appello ha, contrariamente all'assunto della ricorrente, tenuto in debito conto della proroga prevista dall'art. 155 IV comma cpc aggiunto dall'art. l lett. f) della 1.263/2005.

3.2 l'affermazione contenuta nella motivazione circa la scadenza del termine << secondo altro computo, 1'11>> non ha alcun rilievo in quanto la CTR ha chiaramente e correttamente computato il termine finale di riferimento nel 13.2.2017.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 2.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2019.

 

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