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Prima di iscrivere ipoteca l’Amministrazione finanziaria deve attivare il contraddittorio. L’Amministrazione aveva violato il diritto della contribuente di partecipazione al procedimento. La Corte accoglie il ricorso. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 32740 del 12 dicembre 2019

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

1. C. propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 183/38/13 del 27 maggio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima (previa dichiarazione di difetto di giurisdizione relativamente ai crediti dedotti di natura non tributaria) l'ipoteca a suo carico iscritta ex art.77 d.P.R. 602/73 per Iva, Irap, Tarsu/Tia, contributi INPS ed altro. La commissione tributaria regionale ha ritenuto che: - diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, l'iscrizione ipotecaria in questione fosse stata preceduta da cartelle legittimamente notificate a mezzo posta con avviso A/R, come da documentazione prodotta dal concessionario nel giudizio di appello; - la pretesa impositiva fosse ormai definitiva, stante la mancata impugnazione delle prodromiche cartelle così notificate. Resiste con controricorso Equitalia Sud spa. La ricorrente ha depositato memoria.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione dell'articolo 53, in relazione agli articoli 16 e 20 d.lgs. 546/92, dal momento che l'atto di appello era stato dal concessionario notificato, a mezzo posta, in busta chiusa e non in plico senza busta.

Con il secondo motivo si deduce - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza o del procedimento; per essersi la sentenza impugnata basata su documentazione di avvenuta notifica delle cartelle prodotta tardivamente, perché soltanto in appello.

Con il terzo motivo di ricorso si riproduce analoga censura ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ., sotto il profilo della mancata produzione in giudizio - in originale - delle cartoline di ritorno asseritamente attestanti l'avvenuta notificazione delle cartelle, invece versate in atti soltanto in 'fotocopia formato Web' (probatoriamente inidonea).

Con i motivi dal quarto al decimo la ricorrente lamenta omessa pronuncia su un punto decisivo del giudizio, costituito da specifico motivo di opposizione da essa dedotto in primo grado e riproposto nel secondo, così quanto a: - (quarto motivo) mancata indicazione del responsabile del procedimento in cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dopo il 1^ giugno 2008; - (quinto motivo) omessa notificazione del titolo esecutivo e del previo avviso ex articolo 50 d.P.R. 602/73; - (sesto motivo) diretta iscrizione ipotecaria da parte dell'esattore, ex art.77 d.P.R. 602/73, senza previo ricorso a valutazione cautelare da parte di un giudice terzo (fattispecie meritevole di remissione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt.3, 97 e 111 Cost.); - (settimo motivo) mancata allegazione all'iscrizione ipotecaria di copia del titolo esecutivo costituente atto pubblico (ruolo) ex articolo 2836 cod.civ.; - (ottavo motivo) prescrizione quinquennale della pretesa e, comunque, decadenza biennale per inutile decorso del termine di cui all'articolo 25 lett.c) d.P.R. 602/73 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo); - (nono motivo) assenza sull'iscrizione ipotecaria della firma manoscritta del pubblico ufficiale (solo prestampata); - (decimo motivo) indeterminatezza della pretesa per mancata indicazione, quanto all'asserita omissione di ritenute alla fonte, dei nominativi dei sostituiti pretermessi e, inoltre, per mancata specificazione dell'importo di iscrizione (euro 363.302,60), costituente più del doppio del totale dei debiti iscritti (euro 145.276,97).

2.2 E' fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il quinto motivo di ricorso. Va premesso (Cass.n. nn.16171/17; 9693/18 ed innumerevoli altre) che: "alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto". Ciò posto, si osserva che Cass. SSUU n. 19667/14 ha in effetti stabilito la non necessità della notificazione, prima dell'iscrizione ipotecaria, della intimazione ex articolo 50, co.2^, d.P.R. 602/73: "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento". E tuttavia, è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

Fermi dunque restando i limiti generali di operatività del contraddittorio preventivo di cui al noto indirizzo di questa corte di legittimità (SSUU 24823/15), va qui ribadito - con riguardo allo specifico istituto dell'iscrizione ipotecaria nella formulazione dell'art.77 d.P.R. 602/73 antecedente all'introduzione del co.2 bis da parte del d.l. 70/11 conv.in1.106/11 - che: - pur nella mancata applicabilità dell'istituto della intimazione di pagamento ex articolo 50 cit. (vertendosi di garanzia e non di espropriazione), sussiste tuttavia il diritto del debitore di essere reso preventivamente edotto dell'imminente iscrizione ipotecaria, in quanto atto immediatamente lesivo della sua sfera patrimoniale; - ancorché il debitore si sia limitato in giudizio a lamentare la mancata previa notificazione della suddetta intimazione ex art.50 cit., tale doglianza può tuttavia tradursi nella sostanziale censura di omessa attivazione del contraddittorio, "in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia" (Cass.n. 7605/16; 23875/15 ed altre). Nel caso di specie appare evidente che la pretesa sostanziale sottesa allo specifico motivo di opposizione, ancorché impropriamente riferita all'articolo 50 cit., mirasse a far valere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata in assenza di qualsivoglia preavviso o di altra forma idonea ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale sul punto (aspetto dedotto anche sotto il diverso ma convergente profilo della lamentata mancanza di preventiva valutazione cautelare: v. sesto motivo di ricorso). In assenza di ciò, l'iscrizione ipotecaria in questione andava annullata; aspetto dirimente che la Commissione Tributaria Regionale non ha adeguatamente vagliato. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cod.proc.civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente

Trattandosi di controversia risolta mediante l'applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi soltanto in corso di causa, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tutte.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 23 ottobre 2019.

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