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Verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’impresa edile. 3 esempi di casi in cui l’impresa edile ha presentato ricorso e vinto.

Estratto: “La ratio della norma ha come unica finalità quella di incentivare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata a condizione che l'intervento edificatorio intervenga nel quinquennio previa stipula della convenzione sui prezzi di cessione e sui canoni di locazione. Non è invece previsto che la destinazione sia esclusivamente residenziale e che quindi sull'area in questione non possano essere realizzati anche negozi ed uffici che non vengono a snaturare l'intervento edilizio che nella specie conserva la connotazione di un edificio ad uso residenziale”.

Estratto: “Del resto la natura documentale dell'istruttoria nel processo tributario rende più facile la collaborazione per ridurre ai fatti veramente controversi la necessità di accertamento giudiziale, e nel caso proprio la fase endoprocedimentale amministrativa in cui erano stati individuati i documenti mancanti, è stato valutato dal giudice per ritenere poi assolto l'onere probatorio. Del resto nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di leale collaborazione è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario”.

Estratto: “il diritto alla detrazione spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione)”.

Estratto: “la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione nel merito degli elementi di fatto posti a base dell'avviso di accertamento, ritenendoli insufficienti a dimostrarne la fondatezza. Ha sostenuto in particolare che "l'accertamento non appare realistico, essendo fondato su un verbale di constatazione che si è limitato ad analizzare solo una parte della merce del contribuente (…) ed inoltre che "il mancato accertamento univoco della consistenza e delle rimanenze del magazzino rende assai difficile la determinazione induttiva del valore aggiunto basata su percentuali di calcolo pur sempre approssimative".

Estratto: “lo stesso legislatore ha escluso la valenza presuntiva legale dei listini e tariffari e richiede un apprezzamento in termini di gravità, precisione e concordanza dei vari elementi presuntivi acquisiti, che solo potrebbe esonerare l'Ufficio dall'onere di addurre ulteriori elementi di prova a sostegno dell'accertamento”.

Estratto: “in assenza del deposito di atti a riprova della interruzione dei termini, è prescritta per decorso del termine quinquennale di legge (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 22305 del 13.9.2018 secondo cui alla Tarsu si applica il termine breve di prescrizione «che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche”.

Estratto: “si deve ritenere che, nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, dato che, prima di tale termine, non si può reputare che la stessa obbligazione sia venuta a scadenza e che, per l'effetto, sia sorto il diritto dell'amministrazione finanziaria alla corresponsione di interessi”.

Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.