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Estratto: “costituiscono principi generali in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quelli per cui: a) l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus”.

Estratto: “i motivi sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata non tiene affatto conto degli elementi forniti dalla ricorrente e non li considera in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato basato solo sull'antieconomicità che costituisce elemento grave e preciso che onera il contribuente a fornire giustificazioni; che nel caso in esame la sentenza impugnata ha considerato solo l'antieconomicità senza alcun riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente e senza una sua conseguente valutazione; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata”.

Estratto: «Il principio ricavabile dall'art. 13061 secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria.

Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l'applicazione del diritto unionale».

Estratto“Secondo un non controverso principio di questa Corte, inoltre, in tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 11 agosto 1973 n. 533, 409 cod. proc. civ., 23, comma terzo, della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (come modificato dal primo comma dell'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili (principio ribadito dall'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che espressamente richiama - tra gli altri - gli "atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 19: LA73 n. 533") Cass.n.8520 del 27.09.1996”.

Estratto:  Con riguardo ai baraccamenti di cantiere, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso del tutto analogo, affermano il principio di diritto secondo cui «In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, secondo la quale il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", non si applica in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione”.

Estratto: “La CTR ha dato esclusiva valenza all'inserimento del terreno in PRG, senza considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, se è pur vero che per le aree ricomprese nel PRG l'edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie”.

Estratto: per questa Corte le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta (Cass., 5 ottobre 2012, n. 16996)”.

Farmacie e verifiche fiscali. 2 esempi di casi in cui il farmacista ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

Questa serie di articoli è pensata per gli avvocati, dottori, e collaboratori del nostro studio DLP, per un continuo esponenziale miglioramento.

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