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Sulla (non) tassabilità degli atti transattivi di controversie agrarie. La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese.

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Estratto“Secondo un non controverso principio di questa Corte, inoltre, in tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 11 agosto 1973 n. 533, 409 cod. proc. civ., 23, comma terzo, della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (come modificato dal primo comma dell'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili (principio ribadito dall'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che espressamente richiama - tra gli altri - gli "atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 19: LA73 n. 533") Cass.n.8520 del 27.09.1996”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33533 del 17 dicembre 2019

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n.2676/37/14, del 18.03.2014 della CTR Lazio che ha accolto l'appello di BA e BI da avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all'anno 2008 per la cessione, in conseguenza di un accordo transattivo, di porzioni di terreno e manufatti in Veio, per il valore di €764.000,00. 

La CTR ha ritenuto non tassabile l'atto notarile che traeva origine dalla definizione di un contenzioso civile con contestuale verbale di conciliazione giudiziale agraria, ricorrendo i presupposti di cui alle Leggi 533/1973 art.10,L.11/1971 art.23 comma 3 e art. 409 del cod.proc.civ.. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 22, 69, 51 e 52 d.p.r. n.131/86 e degli artt. 3 ed 8 della tariffa allegata, in combinato disposto con l'art. 10 legge 11/08/1973 n. 533, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. 

Lamenta che sia stata riconosciuta, estendendola, una agevolazione prevista solo per le cause di lavoro agrario, pur non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a qualificare giuridicamente il contratto verbale dedotto dalle parti, in assenza della prescritta registrazione, e non essendo stata dimostrata la qualifica di coltivatore diretto della parte Ida B..

I Contribuenti hanno resistito con controricorso, 

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 

Le argomentazioni relative alla mancata registrazione del contratto di affitto ed alla qualifica di coltivatrice diretta della contribuente costituiscono un inammissibile novum perché dedotti solo in sede di legittimità. 

Secondo un non controverso principio di questa Corte, inoltre, in tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 11 agosto 1973 n. 533, 409 cod. proc. civ., 23, comma terzo, della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (come modificato dal primo comma dell'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili ( principio ribadito dall'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che espressamente richiama - tra gli altri - gli "atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533" ) Cass.n.8520 del 27.09.1996. 

Alla luce dell'inequivoco principio su richiamato, il ricorso va rigettato. 

Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. 

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. 

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2019.

 

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