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Estratto“Secondo un non controverso principio di questa Corte, inoltre, in tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 11 agosto 1973 n. 533, 409 cod. proc. civ., 23, comma terzo, della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (come modificato dal primo comma dell'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili (principio ribadito dall'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che espressamente richiama - tra gli altri - gli "atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 19: LA73 n. 533") Cass.n.8520 del 27.09.1996”.