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Farmacie e verifiche fiscali. 2 esempi di casi in cui il farmacista ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

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Farmacie e verifiche fiscali. 2 esempi di casi in cui il farmacista ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

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Il controllo del volume d’affari delle farmacie è sempre sotto l’occhio vigile del Fisco.

Esaminando la giurisprudenza, in alcuni casi l’Agenzia ha ritenuto che la farmacia, attività commerciale dedita allo spaccio di medicinali indispensabili alle cure sanitarie ma anche di prodotti vari, adottasse dei meccanismi per occultare i ricavi derivanti dalle vendite.

Il timore è che l’attività dichiari un utile basso a fronte di un fatturato elevato.

Ad essere sotto inchiesta, in particolare, sono spesso tutti quei prodotti che esulano dall’ambito puramente farmaceutico e riguardano i prodotti e servizi accessori (es. prodotti per l’igiene personale, i cosmetici, la misurazione della pressione sanguigna, il prelievo ed esame del sangue, ecc.). Si teme, infatti, che dietro questi prodotti e dietro le prestazioni sanitarie su cui viene applicata una percentuale di ricarico diversa rispetto ai farmaci, si possano nascondere comportamenti, se non evasivi, quantomeno elusivi.

Eppure, la sensazione è che tanto le farmacie di grandi dimensioni quanto quelle più piccole siano sempre più sottoposte a controlli fiscali atti a verificare la corretta tenuta della loro contabilità.

Sembrerebbe che le ispezioni fiscali e le attività di controlli siano incrementate negli ultimi anni e non di rado questi controlli si concludono con delle contestazioni.

In particolare, per quanto riguarda le farmacie il controllo sulla vendita dei farmaci, che riguarda la maggior parte dei ricavi dell’attività, in genere risulta affidabile e trasparente.

Oltre ai controlli e monitoraggio, oggi le farmacie hanno dovuto adeguarsi all’uso dello scontrino elettronico, a partire dal primo gennaio 2020. Una novità importante applicata a tutti gli operatori economici comprese le farmacie.

Grazie a questo strumento, infatti, l'Agenzia delle Entrate sarà aggiornata in tempo reale sui corrispettivi giornalieri delle farmacie in quanto le comunicazioni inerenti le transazioni quotidiane avverranno in maniera automatica, per il tramite degli strumenti telematici.

Sembra allora che niente più possa sfuggire agli accertatori dotati oltre che di ampi poteri di indagine anche di strumenti preventivi di verifica, come appunto l’analisi dei corrispettivi elettronici.

Si tratta di un potere enorme, attribuito all’Agenzia delle Entrate, che attraverso gli accertamenti, i controlli incrociati, gli accessi a sorpresa nelle attività, le anomalie riscontrate negli studi di settore potrebbe mettere in difficoltà l’operatività delle farmacie sottoposte alle verifiche.

A far discutere è il dato che un numero crescente di aziende italiane sono oggetto di indagine fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate basata su dati e statistiche generate da software e/o che potrebbero essere viziate da errori (e comunque non tenere in considerazione le specificità delle specifiche attivitù e realtà individuali).

Proprio per tale ragione i ricorsi davanti all’autorità giudiziaria, e svolti finalmente in contraddittorio con il contribuente (spesso presunto evasore), possono portare a ribaltare i risultati degli accertamenti.

Peraltro in diversi casi verifiche si traducono nella contestazione di violazioni di trascurabile rilevanza e quindi di scarso valore, che sembrano inidonee a giustificare un periodo di inattività o di fermo delle farmacie derivanti proprio dall’espletamento delle operazioni di accertamento a cui vengono sottoposte.

2 esempi di casi in cui il farmacista ha presentato ricorso e vinto contro le pretese dell’Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26441 del 08 novembre 2017

Questo giudizio ha riguardato il caso di una farmacista che impugnava l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi, con recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, di maggiori ricavi conseguiti per quasi 70 mila euro. Dopo le due vittorie nei gradi di merito l‘Agenzia delle Entrate ha proposto riscorso in Cassazione puntando sull’errata quantificazione dei ricavi relativi ai prodotti diversi dai farmaci venduti.

In particolare la Cassazione, confermando le tesi dei giudici di merito, ha ritenuto sbagliata la ricostruzione dei ricavi sottesa all'avviso di accertamento e ciò in quanto la contribuente aveva documentato le fatture emesse nel corso dell’anno con importo addirittura maggiore a quello presuntivamente accertato e pagate dall’Asl tardivamente, soltanto nel corso dell’anno seguente.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25965 del 15 ottobre 2019

Anche questa vicenda ha avuto origine da un avviso di accertamento notificato ad un farmacista lucano relativo e IRPEF, IRAP, e IVA dovute per l'anno d'imposta 2002, attraverso cui gli veniva contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate gli contestava la mancata produzione dei documenti giustificativi ed il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Il contribuente, tuttavia dopo aver riconosciuto la mancata presentazione e trasmissione del Modello Unico, era riuscito a dimostrare di aver esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti dell'anno di imposta contestato. Aveva prodotto in giudizio le liquidazioni trimestrali presentate così provando che la detrazione era stata svolta. Inoltre, erano state prodotti i documenti ufficiali quali il registro corrispettivi e registro acquisti su cui i giudici di merito non si erano pronunciati.

E così la Cassazione ha finito col dare ragione al contribuente il quale ammessa la mancata presentazione della dichiarazione, successivamente ha documentato i versamenti d'imposta compiuti, ritenendoli, peraltro, tempestivi.

 

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