Estratto: “In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art.109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.”
Estratto: “Nel merito deve rilevarsi che la prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014) e, se appellata, da quando, con la necessaria declaratoria giudiziale, si dà luogo all'effetto processuale che rende definitiva la decisione (Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005). L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, rispetto all'ottemperanza ex art. 70 proc. trib., a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essergli attribuita che dal momento in cui acquista efficacia di giudicato formale”.
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Estratto: “L'art. 30 I. cit., al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1. Tale previsione, per interpretazione unanime, è tesa a dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale, nell'avviso di accertamento, della condotta elusiva (cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018, Rv. 647962-01)”.
Estratto: “il motivo è fondato, ritenendo che lo studio di settore più "evoluto" costituisce ius superveniens sollevabile anche in grado di appello (cfr. Cass. V. 17807/17). Ed infatti, ove il sistema di rappresentazione statistica costituito dallo studio di settore sia affinato dal legislatore -pubblicando una rappresentazione più aderente al caso concreto del contribuente- in capo a quest'ultimo sorge un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato per coerenza e congruità alla luce del nuovo strumento”.
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Estratto: “la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale opera non solo quando sia accertata tale ristretta base sociale, ma anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati, che costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi (Cass. n. 7174/2002; n. 4695/2002; n. 3254/2000; n. 2390/2000; n. 14006/2003; n. 9519/2009); il motivo d'impugnazione non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospetta l'Agenzia, senza per nulla incorrere nell'errore di sovvertire le regole sulla ripartizione dell'onere della prova, conformandosi ai suaccennati principi di diritto, si è limitata a affermare, con estrema chiarezza, che, in difetto dell'accertamento di utili extracontabili realizzati dalla società, a ristretta base partecipativa, non è consentito presumere la distribuzione ai soci dei medesimi (eventuali, ma indimostrati) ricavi occulti”.
Estratto: “La CTR ha quindi errato laddove, nell'accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare; ed ha invece concentrato la valutazione dell'attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione”.
Estratto: “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. (…) nel caso di specie. non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza”.