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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Sentenza n. 32867 del 13 dicembre 2019
FATTI DI CAUSA
Il contribuente esercita l'attività di allevamento ovini e caprini nell'agrigentino ed era attinto da avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2000, notificatogli in data 19 luglio 2006 a seguito di pvc redatto dalla G.d.F. in data 22 marzo 2006 e ritualmente notificato al contribuente, ove i militari constatavano che nella dichiarazione dei redditi presentata non era stato esposto il reddito d'impresa maturato, donde procedevano alla relativa quantificazione ,con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 600/1973, riferendosi a studi di settore sulla redditività di latte ed agnelli elaborato dalla stessa G.d.F., altro analogo studio di settore elaborato dal Consorzio provinciale allevatori ed altri ancora sviluppati da enti esponenziali di operatori del settore.
Le ragioni del contribuente respinte dal primo giudice trovavano invece apprezzamento in grado d'appello, con annullamento integrale dell'atto impositivo, donde ricorre l'Avvocatura generale dello Stato proponendo un solo motivo, qui replica con tempestivo controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo si lamenta violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione 115 e 116 cpc, art. 7, comma secondo, e 61 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza per aver ritenuto prevalenti le allegazioni probatorie frutto di calcoli redatti dal contribuente, rispetto gli imparziali dati statistici a fondamento del pvc e dell'accertamento.
Non si contesta il percorso argomentativo del giudicante, bensì il valore probatorio del documento che pone a base del suo convincimento.
In verità, il metodo di ricostruzione induttivo puro, basato su elementi comunque reperiti, consente al contribuente una difesa a tutto campo, tra cui la produzione di documentazione specifica atta a dimostrare l'insussistenza del calcolo presuntivo erariale.
Ed è quanto è successo nel caso di specie, ove il contribuente ha replicato con documenti puntuali e specifici, relativi alla sua propria attività, contrastando le induzioni dell'Ufficio, basate (fisiologicamente) su criteri statistici necessariamente di carattere generale.
In questo senso non vi è stata violazione di legge, ma un apprezzamento motivato (peraltro non contestato sotto questo profilo) di prevalenza degli argomenti del contribuente rispetto a quelli dell'Amministrazione finanziaria, secondo una dialettica probatoria, aderente alla legge e confermata da questa Corte: cfr. Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635 in tema di studi di settore; Cass. V n. 25217 del 11/107/2018 e Cass. V n. 27552 del 30/10/2018 in tema di art. 39 lett. d), d.P.R. n.600/1973, ma estensibile anche al secondo comma lett. a) stesso testo).
Il motivo è infondato e va rigettato.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore della parte contribuente che liquida in € quattromilacento/00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso, il 10 ottobre 2019
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