Estratto: “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”.
Estratto: “In questo senso non vi è stata violazione di legge, ma un apprezzamento motivato (peraltro non contestato sotto questo profilo) di prevalenza degli argomenti del contribuente rispetto a quelli dell'Amministrazione finanziaria, secondo una dialettica probatoria, aderente alla legge e confermata da questa Corte”.
Estratto: “questa Corte (Cass. civ., n. 23245/2018) ha precisato che l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana e che il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28), sicchè, in linea generale, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione; (...) il giudice del gravame ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori a disposizione e, in questo ambito di valutazione, ha ritenuto che sussistesse una prevalenza dell'idoneità probatoria degli elementi addotti dalla contribuente rispetto a quelli prospettati dall'Agenzia delle dogane”.