Estratto: “Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017)”.
Regolamentazione dell'Iva per la cessione di auto aziendale
Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.
Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura docfa. Obbligo di motivazione e limiti: un esempio di annullamento dell’avviso.
Divisione ereditaria ed applicazione dell’imposta di registro ai conguagli: esempio di annullamento dell’avviso
Far togliere le sanzioni tributarie in caso di accertamento. Caso di non applicabilità delle sanzioni: l’incertezza della norma tributaria.
Estratto: “limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi”.
Estratto: “(...) i giudici di appello hanno recepito acriticamente le conclusioni cui l'Ufficio era pervenuto con la proposta di conciliazione, ma hanno del tutto pretermesso di valutare gli elementi di fatto decisivi e rilevanti, posti in evidenza dal contribuente, e di illustrare le ragioni per le quali hanno aderito alla tesi dell'Ufficio e disatteso le puntuali censure sollevate dal ricorrente per dimostrare che gli elementi indiziari su cui poggiava l'accertamento erano inattendibili ed inficiati da errori”.
Estratto: “necessario accertare se, in relazione ad un determinato oggetto, la sentenza sia fornita, oltre che del contenuto di specie statico, cioè del giudizio come risultato dell'attività dell'acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto, di un adeguato contenuto di specie dinamico, cioè della narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza alla condizione finale di conoscenza espressa nel giudizio. In altri termini, il giudice tributario non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa”.
Estratto: “Applicando detti principi al caso in esame, è evidente che l'apparato motivazionale della sentenza di appello qui impugnata, si veste di mera apparenza, in quanto la CTR non compie alcuna verifica della rilevanza degli elementi adotti dal contribuente per provare l'entità dei costi sopportati per il personale dipendente, nè espone le ragioni per cui ha ritenuto che i libri matricola e i libri paga addotti dal contribuente sarebbero inidonei a documentare i costi, gli oneri assicurativi e previdenziali, del personale dipendente”.
Estratto: “La sentenza impugnata risulta carente sia sul piano funzionale che strutturale. Secondo il costante orientamento di questa Corte «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d'ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa».
Estratto: “affermato da questa Corte che la procura generale ad litem di cui all'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società, come nella specie, sia posta in liquidazione e il legale rappresentante, che aveva precedentemente rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore”.