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Corte di Cassazione, Sez. 5
Sentenza n. 32625 del 12 dicembre 2019
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l'impugnazione proposta dalla F. s.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. XXX relativo a maggior reddito a fini Ires per l'anno di imposta 2004 per euro 216.678,00 conseguenti a omessa dichiarazione di plusvalenza per conferimento di immobili, terreni e fabbricati ad altra società.
2. Il giudice di appello ha dichiarato legittimo l'accertamento così motivando: "nella fattispecie ricorr(o)no i presupposti per ritenere intervenuta cessione di singoli beni e non la cessione di ramo d'azienda, di cui mancano adeguati elementi negoziali".
3. Per la cassazione della citata sentenza la F. s.p.a. ricorre con nove motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: «Motivazione totalmente omessa in ordine all'intero contesto litigioso e quindi a tutti i fatti discussi e decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.» deducendo che la motivazione della sentenza impugnata si riduca a un aforisma privo di intellegibilità rispetto agli elementi fattuali introdotti nel giudizio.
b) Secondo motivo: «Nullità della sentenza impugnata per grave carenza di un elemento strutturale costituito dalla motivazione - intesa quale necessaria manifestazione del processo logico e della sua progressione consequenziale, che sorreggono il dispositivo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.» per avere la CTR completamente omesso di motivare sulle questioni dedotte nel giudizio.
c) Terzo motivo: «Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d. Igs. n. 546/1992, e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» per avere la CTR omesso di rendere manifesto il proprio ragionamento decisorio.
d) Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione degli art.li2555 c.c., nonché degli art.li 175 e 176 del d.p.r. n. 917/86, nel testo vigente nel 2004, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» per avere la CTR erroneamente applicato i principi identificativi della fattispecie della cessione di azienda, laddove il processo verbale di constatazione asseriva che i beni ceduti dalla ricorrente alla P. non sarebbero stati idonei a garantire un'autonoma organizzazione di impresa capace di garantire una capacità reddituale o produttiva, mentre il complesso di difese articolate dalla contribuente in primo grado e reiterato in appello dimostrava esattamente il contrario.
e) Quinto motivo: «Omessa motivazione su un circostanza, indicata specificamente dalla contribuente e rilevante per il giudizio (aspetto peculiare rispetto a quello denunciato nel primo e nel secondo mezzo di impugnazione), ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.», per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla pretesa applicazione della tassazione diretta della plusvalenza, in luogo di quella forfetaria a imposta fissa utilizzata nella fattispecie.
f) Sesto motivo: «Violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi nullità della sentenza per l'omessa pronuncia su una domanda esplicitamente proposta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.» inerente alla contestazione della stima del valore dei singoli beni conferiti.
g) Settimo motivo: «(In alternativa rispetto al motivo precedente) Omessa motivazione su un punto, specificamente dedotto nei giudizi anteriori, relativo alla abnorme elevatezza della valutazione, addotta dall'Amministrazione finanziaria, degli immobili compresi nell'insieme aziendale, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.».
h) Ottavo motivo: «(Sempre in alternativa ai mezzi di impugnazione 6 e 7) Nullità della sentenza impugnata - con riferimento alla pronuncia, tale ritenuta, sulla domanda subordinata di annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui ha accertato un (presunto) maggior valore degli immobili aziendali - per grave carenza di un elemento strutturale costituito dalla motivazione - intesa quale necessaria manifestazione del processo logico e della sua progressione consequenziale, che sorreggono il dispositivo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.».
i) Nono motivo «(Mezzo ulteriormente alternativo) Violazione dell'art. dell'art. 36, comma 2, n. 4, d. Igs. n. 546/1992, e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.»
2. L'Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avversa innpugnazione.
3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 4. I motivi 1, 2, 3 e 9 sono complessivamente fondati. 5. Invero, a fronte della specifica contestazione operata dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello dei presupposti di fatto contenuti nel verbale di accertamento e trasfusi nell'avviso di constatazione e poi nell'avviso impugnato che avrebbero giustificato la tassazione separata dei singoli cespiti ceduti in luogo di quella forfetaria per la unitaria cessione dell'azienda, la CTR aveva il preciso obbligo di motivare il proprio convincimento. Al contrario, la sentenza si limita a una generica quanto incomprensibile adesione alle ragioni della sentenza di primo grado, del tutto omettendo di prendere specifica posizione sulle circostanze, sia in fatto che in diritto, che la contribuente opponeva per contestare la legittimità dell'operato dell'Ufficio finanziario.
6. Questa Corte ha osservato come, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (Cass. 32980/18; Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; id n. 15964/16 e 1236/06).
7. I restanti motivi restano assorbiti. 8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il nono motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2019.
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