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La deduzione successiva integrava una controeccezione rilevabile pertanto anche d’ufficio, che non dà luogo ad ultrapetizione. Rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, già sconfitta nel precedente grado.

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Estratto:Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 31481 del 3 dicembre 2019

RILEVATO CHE: 

- la EM S.r.l. unipersonale in fallimento impugnava innanzi alla C.T.P. di Ragusa la cartella di pagamento n. XXX/XXXX/XXXXXXXXXX emessa a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEG 1999;

lamentava la ricorrente che l'avviso di accertamento, atto prodromico all'emissione della cartella, non le era stato notificato e che, dunque, la cartella era da reputarsi illegittima;

- in primo grado l'Agenzia produceva copia dell'atto impositivo notificata a «BGAR in qualità di titolare»; la società sosteneva che detta destinataria le era del tutto estranea;

- la C.T.P. di Ragusa accoglieva il ricorso;

- la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza n. 232/18/11 del 21/7/2011, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: «L'atto propedeutico ... da cui è scaturita la cartella di pagamento, come si può ben constatare dalla documentazione in atti, è stato notificato ad una certa BG. - qualificata come titolare - che è persona del tutto estranea alla società esponente e come confermato dal certificato della C.C.I.A.A. di Ragusa, da cui risulta che Amministratore Unico della società è il sig. MG fin dal 2002»; 

- avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi

- ha depositato controricorso, adesivo ai motivi della ricorrente, l'agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia), la EM non ha svolto difese in questo grado.

CONSIDERATO CHE:

1. Col primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., perché la pronuncia sarebbe affetta da ultrapetizione in quanto la C.T.R. avrebbe fondato la propria decisione su eccezioni nuove, non introdotte col ricorso originario;

in particolare, la ricorrente aveva inizialmente lamentato la mancata notifica dell'avviso di accertamento e solo in seguito, dopo la produzione della copia notificata dell'atto, con una successiva memoria aveva eccepito l'invalidità della notificazione.

2. Il motivo è infondato. Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

3. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la C.T.R. travisato il certificato della C.C.I.A.A. prodotto le cui risultanze contrastano con le affermazioni dei giudici di merito.

4. Il motivo è inammissibile, dato che sottopone a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove documentali già esaminate nei gradi di merito; il preteso errore percettivo imputato dalla ricorrente alla C.T.R. non può essere fatto valere col ricorso per cassazione, ma (casomai) con la revocazione.

5. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) consistente nella idoneità della B. alla ricezione dell'avviso di accertamento. 

6. Anche tale motivo è inammissibile, poiché il fatto storico individuato dalla ricorrente non è stato affatto omesso dalla C.T.R. che, invece, l'ha considerato ed è addivenuta alla conclusione che la B. era «persona del tutto estranea alla società esponente».

7. Col quarto motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 145, comma 1, cod. proc. civ. e 58 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, perché l'atto impositivo era stato regolarmente notificato a persona incaricata al ritiro o addetta alla sede (la B.) e, dunque, la C.T.R. non avrebbe dovuto considerare invalida la notificazione.

8. Il motivo è inammissibile. In tema di notifica presso la sede legale della società, l'art. 145 c.p.c. indica i soggetti ai quali il notificante può legittimamente consegnare l'atto da notificare, ossia al «rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa». Nel caso, è rimasto escluso che la B. fosse il rappresentante legale (sebbene indicata come «titolare») e dall'affermazione secondo cui la stessa era «del tutto estranea alla società esponente» si desume che non fosse nemmeno addetta alla sede o incaricata a ricevere le notificazioni. Quest'ultima asserzione (il cui fondamento non è stato contestato con motivo ex art. 360, comma 1, n. 5) costituisce accertamento in fatto - insindacabile in sede di legittimità - conseguente alla verifica della qualità del soggetto che ha ricevuto l'avviso di accertamento.

9. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Non si provvede sulle spese, attesa la coincidenza delle difese di Riscossione Sicilia con quelle della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

 

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