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Prelevamenti in banca. Non dovevano essere considerati per contestare l’evasione. Accolto il ricorso del medico ASL. Processo va rifatto alla luce della nuova giurisprudenza. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie trattandosi di giudizio non esaurito, ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo «arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito», dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione «limitatamente alle parole "o compensi"».

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 30379 del 21 novembre 2019

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 258 del 23 maggio 2008, depositata il 30 giugno 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti, proposti da T., esercente attività medica, avverso altrettanti avvisi di accertamento a lui notificati in data 1° ottobre 2007 dall'Agenzia delle Entrate di Salerno.

2. L'Ufficio, per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini IRPEF, IRAP e relative addizionali regionali e comunali, aveva accertato ex artt. 39, comma 2 e 41 del D.P.R. n. 600/1973, per il 2003 un reddito di lavoro autonomo di C 625.883,00 (reddito dichiarato C 1.860,00 + maggior reddito accertato C 624.023,00), per il 2004 di C 284.268,00 (reddito dichiarato C 785,00 + maggior reddito accertato C 283.483,00) e per il 2005 di C 231.292,00 (reddito dichiarato C 263,00 + maggior reddito accertato C 231.029,00). Detti importi erano stati determinati, a seguito di indagine finanziaria, in base alla somma dei versamenti e dei prelevamenti bancari per i quali il contribuente non aveva fornito la prova di aver tenuto conto nelle dichiarazioni o che si riferivano ad operazioni non imponibili.

3. Avverso tale sentenza il T. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, ribadendo le stesse, identiche doglianze già formulate nei tre ricorsi introduttivi.

4. Con sentenza n. 164/5/11, pronunciata il 18.4.2011 e depositata il 4.5.2011, la C.T.R. adita accoglieva parzialmente l'appello del contribuente e, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il reddito di lavoro autonomo del medesimo in C 226.561,00 per il 2003, in C 214.052,00 per il 2004 ed in C 182.003,00 per il 2005, compensando le spese di giudizio.

5. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 24.9.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 nr. 3 c.p.c. "violazione o falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73, comma 1, n. 2 in relazione all'art. 2697 c.c. e 2728 c.c. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione", nonché ex art. 360 nr. 5 c.p.c. "Motivazione omessa o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio", lamentando che, pur avendo egli svolto la propria attività di medico alle dipendenze della ASL, i giudici di appello avrebbero ricostruito induttivamente, attraverso le movimentazioni bancarie, le somme percepite a titolo di retribuzione dall'ASL, applicando, tuttavia, contraddittoriamente le presunzioni di cui all'art. 32 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 600/1973 previste solo per gli imprenditori e i lavoratori autonomi e non anche per i lavoratori dipendenti.

2. Con il secondo motivo, il contribuente deduce ex art. 360 nr. 3 c.p.c. "violazione o falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73, comma 1, n. 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, nonché della medesima norma come modificata dall'art. 1 L. 311/2004, comma 402, in relazione all'art. 11 delle preleggi al codice civile - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 dei Costituzione", lamentando che l'articolo 32 citato, quanto meno nella formulazione prevista per le annualità 2003 e 2004, non era applicabile ai lavoratori autonomi, ma solo agli imprenditori.

3. Con il terzo, quanto e quinto motivo, (deduce ex art. 360 nr. 3 c.p.c. "violazione o falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73, comma 1, n. 2 in relazione all'art. 2697 c.c. e 2728 c.c." nonché ex art. 360 nr. 5 c.p.c. "Motivazione omessa o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio", lamentando che la C.T.R., non ritenendo superate le presunzioni dell'Ufficio e valorizzando solo la portata dimostrativa contraria della documentazione prodotta, non aveva considerato che la stessa avrebbe consentito di pervenire comunque a una notevole riduzione dei compensi derivanti dagli accreditamenti nei conti bancari.

4. In relazione alle doglianze del ricorrente, suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione, va preliminarmente osservato che l'Ufficio, aveva accertato nei confronti del T., esercente attività medica, un reddito di lavoro autonomo di C 625.883,00 (reddito dichiarato C 1.860,00 + maggior reddito accertato C 624.023,00) per il 2003, di C 284.268,00 (reddito dichiarato C 785,00 + maggior reddito accertato C 283.483,00) per il 2004 e di C 231.292,00 (reddito dichiarato C 263,00 + maggior reddito accertato C 231.029,00) per il 2005. Detti importi erano stati determinati, a seguito di indagine finanziaria, in base alla somma dei versamenti e dei prelevamenti bancari per i quali il contribuente non aveva fornito la prova di aver tenuto conto nelle dichiarazioni o che si riferivano ad operazioni non imponibili.

4.1. Ovviamente la C.T.R. con la decisione impugnata, pronunciata il 18.4.2011 e depositata il 4.5.2011, non poteva tener conto della decisione innovativa della Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie trattandosi di giudizio non esaurito, ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo «arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito», dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione «limitatamente alle parole "o compensi"».

4.2. Ciò posto, le doglianze dell'odierno ricorrente vanno riesaminate nel merito dal giudice a quo, alla luce della decisione anzidetta.

4.3. Ancorché alcune pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 5", sent. n. 23041 del 2015, n. 16440, n. 12779 e n. 12781 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 24862 e n. 19970 del 2016) abbiano, più o meno esplicitamente, interpretato il citato pronunciamento del Giudice delle leggi nel senso di essere venuta meno per i lavoratori autonomi o per i professionisti sia la presunzione dei prelevamenti, che quella dei versamenti operati sui conti bancari, ritiene il Collegio che vada invece seguito e ribadito il diverso orientamento, ormai consolidato, secondo cui «in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti» (cfr. in senso analogo, Cass., sez. 5, n. 5152 e n. 5153 del 2017; n. 19806 del 2017; n. 16697 del 2016; Cass. sez. 5, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 11776, n. 6093 del 2016; n. 23575 del 2015; Cass. sez. 5, n. 18126, n. 18125, n. 16929, n. 13470, n. 12021 del 2015).

4.4. Appare chiaro, anche alla stregua della questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente, che la Corte costituzionale abbia inteso escludere l'operatività della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari, nei confronti dei lavoratori autonomi, solo ed esclusivamente per i prelevamenti.

5. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Cosi deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

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