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Imposta sulle successioni / donazioni. 3 esempi di sentenze in cui gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il versamento di una maggiore imposta sulle successioni / donazioni, sono stati annullati.

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Hai ereditato o ricevuto dei beni o una quota di essi e hai presentato la relativa dichiarazione di successione o donazione ma il Fisco ti ha notificato un avviso di liquidazione chiedendoti il versamento di una maggiore imposta?

In questa guida vedremo insieme i caratteri principali di questa imposta e analizzeremo 3 (tra tanti altri) esempi di sentenze che hanno annullato avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedevano il pagamento di una maggiore imposta.

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Di cosa si tratta?

L'imposta sulle successioni interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o altri diritti in seguito alla morte del titolare. Questi diritti vengono trasferiti agli eredi sulla base delle norme della successione legittima o in funzione di quel che è stato stabilito nel testamento.

L'imposta sulle donazioni invece, interessa il trasferimento della proprietà di beni mobili e di beni immobili o di altri diritti tra persone ancora in vita.

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Se hai “problemi” riguardanti l’imposta sulle successioni / donazioni, puoi rivolgerti a un avvocato tributarista che saprà consigliarti in base al tuo personale caso.

 

Intanto, eccoti 3 esempi di sentenze che hanno annullato avvisi con cui si chiedeva il versamento di una maggiore imposta sulle successioni e donazioni:

1) La Cassazione dà ragione ai contribuenti-eredi. Mancata indicazione dell'iter logico-deduttivo nella motivazione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25151/2016 ha accolto i ricorsi dei contribuenti e cassato la sentenza impugnata, accogliendo, con decisione nel merito, il ricorso originario dei contribuenti.

In particolare, i ricorrenti- eredi, avevano impugnato l'avviso di liquidazione con cui era stata riliquidata l'imposta di successione.

In primo grado tale ricorso veniva accolto.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notificava ai due eredi un nuovo avviso di liquidazione con interessi e sanzioni.

Avverso tale nuovo avviso i contribuenti presentavano diverso ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accoglieva, rilevando che l'atto impugnato difettava di motivazione e che l'avviso di liquidazione era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 27, comma 2, del d.lgs. 346/90. Avverso tale sentenza della CTP proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva sul rilievo che, sin dall'inizio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva determinato in modo definitivo la base imponibile dell'imposta di successione. Avverso la sentenza della CTR, i ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi.

La Corte di Cassazione ha statuito come la sentenza pronunciata dalla CTP aveva annullato l'originario avviso di liquidazione sul rilievo che la sinteticità della motivazione non consentiva di capire il percorso logico in base al quale l'ufficio aveva emesso l'atto impositivo e per tale motivo erano meritevoli di accoglimenti le ragioni dei contribuenti.

2) Imposta di successione: gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono emendabili. La Cassazione respinge il ricorso del Fisco.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14989/2018  ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate rilevando come ”in tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31, comma 3 del d.lgs. 31 ottobre 1991, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio” (Cass. n. 2229/2015).

La Corte ha ribadito lo stesso principio affermando che “la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante. Ne discende che il contribuente, (…) per errore in dichiarazione (...) può richiederne il rimborso”.

3) L'imposta di donazione non scatta se il trasferimento a titolo gratuito è avvenuto con la finalità di alienare il bene.

La Commissione tributaria regionale del Veneto si era pronunciata accogliendo il ricorso in appello presentato dalla Amministrazione Finanziaria e in riforma della sentenza della Commissione provinciale di Vicenza rigettava il ricorso proposto dal notaio avverso l'avviso di liquidazione della imposta di donazione applicata sull'atto rogato col quale un soggetto nel conferire a altro soggetto mandato senza rappresentanza per la vendita di un immobile, aveva trasferito a titolo gratuito la proprietà del bene alienando al mandatario.

La CTP aveva accolto il ricorso sulla base della considerazione che all'intervenuto trasferimento della proprietà dell'immobile non doveva applicarsi il regime fiscale della donazione, in quanto il succitato trasferimento era meramente strumentale all'esecuzione del mandato, costituendo adempimento della obbligazione dei mandanti di somministrare al mandatario ai sensi dell'art.  1719 c.c. i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto.

La CTR ha rilevato che non era “in ogni caso” condivisibile la qualificazione del negozio operata dal giudice di primo grado, in quanto non connaturata al contratto di mandato. Invece essendosi realizzato “un immediato passaggio di proprietà del bene (…) a titolo gratuito” doveva “trovare applicazione il regime previsto per le donazioni di immobili” senza che a ciò ostasse l'assoggettamento a ulteriore tassazione della vendita finale dell'immobile a opera del mandatario al terzo acquirente.

Pertanto, il responsabile d'imposta impugnava la sentenza davanti alla Corte di Cassazione con denuncia di violazione o falsa applicazione degli art. 8, comma 3, e 46, del d.l. n. 26/2006.

La Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 11401/2019, dichiarando fondato il motivo ed ha rilevato che “quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente “neutro” che non arreca un reale ed effettivo incremento patrimoniale (...)” resta esclusa la ricorrenza di alcun “trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta”.

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Questi sono solo alcuni esempi di sentenze che hanno annullato gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedevano il versamento di una maggiore imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia le variabili da considerare possono essere molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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