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3 cose che devi sapere sul trust:
1) Che cos'è il trust?
Cominciamo col dire che il trust è un istituto anglosassone, tipico dei Paesi di Common Law, che è applicabile anche in Italia grazie ad una Convenzione ad hoc (Conv. Aja del 10.07.1985).
La dottrina italiana lo considera uno strumento giuridico e meglio un negozio posto in essere da parte di un soggetto - il c.d. disponente - che si spossessa del proprio patrimonio mettendolo “a disposizione” per determinati scopi.
In particolare, il disponente stabilisce un programma e ne affida l'attuazione ad un altro soggetto - il c.d. trustee.
Bisogna sottolineare che il disponente, con il regime dei beni in trust, se ne spossessa. Tale spossessamento ha delle ripercussioni importanti: il disponente non gestisce più il patrimonio, né vanta alcun diritto rispetto al trustee.
In Italia i trust sono ammessi entro certi limiti (c.d. trust interno), ad esempio devono riguardare soggetti italiani e determinati tipi di beni, e devono rispettare determinate condizioni.
Qual'è il ruolo del trustee?
Il trustee non è considerato il fiduciario del disponente, piuttosto il suo compito è, spesso, quello di realizzare un vantaggio a favore di alcuni soggetti – i c.d. beneficiari.
Nella realizzazione del proprio “compito”, il trustee, gode di ampia autonomia, salvo i limiti dettati dagli indirizzi definiti dall'atto istitutivo.
2) Quando costituire un trust?
Il trust può essere costituito per varie finalità, una è quella di proteggere, schermare determinati beni che appartengono ad un soggetto e sottrarli dall'aggressione di terze persone (creditori, clienti…) o ad esempio, semplicemente, proteggere un capitale affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario.
In particolare, si parla di:
- trust liberale: utilizzato per fronteggiare esigenze di vita personale o familiare;
- trust commerciale: utilizzato nella vita imprenditoriale per evitare situazioni che potrebbero pregiudicare il patrimonio.
3) Il regime impositivo
Le regole fiscali cui è sottoposto il trust cambiano a seconda di come viene stipulato.
Ad esempio, il trust può essere soggetto:
- solamente ad imposta di registro. Ciò avviene di norma quando si tratta di atto pubblico o scrittura privata autenticata all'interno del quale si esprime la sola volontà di creare il trust, senza alcuna previsione rispetto al contenuto patrimoniale;
- ad imposta di registro congiunta a quella di donazione o di successione (quando il trust è contenuto nel testamento). In tal caso il trasferimento dei beni avviene in maniera gratuita in capo al beneficiario;
- ad imposta di registro congiunta a quella ipotecaria e catastale, qualora, ad esempio, siano trasferiti beni immobili e diritti immobiliari (usufrutto…).
Tuttavia, il punto fondamentale è che gli orientamenti sono cambiati molto negli ultimi anni, ed in diversi casi in cui prima si riteneva applicabile l’imposta di registro proporzionale, oggi non è più così (con ogni conseguente riflesso su eventuali azioni di rimborso o anche sull’annullamento di atti dell’Agenzia delle Entrate illegittimi sulla base dei nuovi orientamenti).
Tieni inoltre conto che: sono previste particolari agevolazioni in determinati casi, ad esempio qualora i beneficiari siano soggetti affetti da gravi patologie e il trust venga costituito per supportare le cure e i costi delle visite mediche.
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Chi paga le imposte?
La regola generale è che, in ogni caso, il soggetto passivo della tassazione è il trust, ma a seconda del tipo di imposta, il soggetto obbligato cambia: può essere il fiduciario, il soggetto disponente o lo stesso beneficiario. Dipende dai benefici o dalla presenza di eventuali disposizioni attributive di esenzioni e detrazioni, ma anche dalla tipologia di beni contenuti nel trust.
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Eccoti 3 esempi (fra tanti) di sentenze che hanno annullato avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate al Trust:
1) Il Trust non è una donazione e quindi non è soggetto alla relativa imposta. I giudici hanno annullato l'avviso di liquidazione relativo alla costituzione di un trust autodichiarato.
La Commissione Tributaria di Pesaro, con sentenza n. 378 del 3.02.2017 ha accolto il ricorso di un notaio ricorrente che ha impugnato un avviso di liquidazione relativo ad imposta di donazione scaturita dalla costituzione nel 2013 di un trust autodichiarato.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, considerando che si era costituito un vincolo di indisponibilità dei beni, operando una (errata) assimilazione dell'atto ad una donazione, richiedeva il pagamento della relativa imposta (prevista dalla legge 286/2006).
Nel ricorso, la difesa ha esposto come il trust non necessariamente determina un immediato trasferimento di diritti su un bene e pertanto sfugge all'imposta sulle donazioni.
La Commissione ha annullato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per le imposte di successione inerenti l'istituzione di un trust autodichiarato con trasferimento di beni.
In particolare, i giudici, uniformandosi a quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 21614/2016, hanno dato ragione al ricorrente considerando che “l'intestazione di beni ad un trustee, specie nel caso in cui beneficiante e beneficiato coincidono (come nel caso di specie) non comporta alcun trasferimento ma una cosiddetta situazione ponte in attesa definitiva assegnazione ai destinatari” e pertanto ha concluso stabilendo la non assoggettabilità alla imposta di donazione.
Sulla stessa scorta, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza numero 125/2017, con riferimento all'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per le imposte di donazione/successione ipotecarie e catastali inerenti l'istituzione di un trust autodichiarato con trasferimento di beni immobili ha accolto il ricorso del contribuente, specificando come: l'atto istitutivo di un trust rappresenta una segregazione di beni, non essendovi alcun trasferimento di beni; il trust non comporta un atto di compravendita, rilevando inoltre l'assenza di soggettività; inoltre, per l'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo solo un arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.
2) L'inidoneità del Trust alla realizzazione di un trasferimento imponibile: annullato l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con la sentenza n. 310/2017 ha accolto il ricorso dei contribuenti e annullato l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate rilevando come: il trust costituisce una forma di donazione indiretta, perché il disponente intende beneficiare i discendenti non in via diretta ma mediante il trustee, in esecuzione di quanto disciplinato nell'atto istitutivo.
Infatti, i giudici hanno messo in luce come la costituzione del trust contempla la conservazione del patrimonio mediante la segregazione dei beni conferiti, senza dar luogo ad un trasferimento imponibile che si avrà solo quando i beni verranno trasferiti ai beneficiari.
Solo i beneficiari saranno tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale, per effetto del corrispondente arricchimento.
3) Sono nulle le azioni processuali indirizzate direttamente al Trust.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2429 del 5.06.2019, in cui, in seguito alla presentazione di un ricorso da parte dei trustees di un defunto contro la sentenza della Commissione Provinciale che aveva respinto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso alcuni avvisi di liquidazione, questi ultimi hanno denunciato come i giudici di primo grado sarebbero incorsi, fra l'altro, in violazione e falsa applicazione di legge, omessa ovvero insufficiente motivazione ed errata valutazione di fatti e circostanze in quanto “il trust non è soggetto giuridico, pertanto appare inesistente la notifica a quest'ultimo in persona del legale rappresentante”.
I giudici hanno chiarito come “il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito”.
La Corte, ripercorrendo le argomentazioni della sua giurisprudenza (sentenza n. 2043/2017) in tema di carenza di legittimazione processuale in capo al trust in persona del suo legale rappresentante, ha ribadito che “qualsiasi azione processuale deve essere promossa, a pena di nullità, nei soli confronti del soggetto trustee”.
La Corte ha accolto l’impugnazione dei contribuenti, mettendo in luce come ”soprattutto con l'indicazione del codice fiscale del trust (che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui è stato emesso l'avviso di liquidazione) non lasciano dubbi in ordine all'identificazione del soggetto, quale appunto il trust, come se fosse soggetto di diritto o “entificato”.
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Questi sono solo alcuni esempi di sentenze di annullamento di avvisi notificati al trust. Tuttavia, le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi contattare un avvocato tributarista o anche visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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