Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Omessa regolare comunicazione udienza. Violato il diritto di difesa del contribuente. Sentenza cassata in accoglimento del ricorso della società contribuente.

Scritto da
Vota l'articolo!
(0 voti)

Estratto: “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata“.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione,  Sez. 5,

Ordinanza n. 25098 dell'8 ottobre 2019

Rilevato che:

con la sentenza impugnata, in parziale riforma della prima decisione, la C.T.R. della Puglia, in accoglimento dell'appello principale dell'Agenzia, respinto quello incidentale di I S.p.A., ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento con il quale l'amministrazione aveva opposto diniego sia alla richiesta di ristoro dei costi della fideiussione prestata, ai sensi dell'art. 38 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, per ottenere il rimborso di un credito IVA 2006, sia alla richiesta di pagamento di maggiori interessi a causa del ritardo con il quale era stato effettuato il suddetto rimborso;

la contribuente ricorre per tre motivi, mentre l'ufficio resiste con controricorso;

la ricorrente deposita memoria.

Considerato che:

con il primo motivo, formulato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (artt. 101 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.), per non aver ricevuto comunicazione della pubblica udienza fissata in grado d'appello, o comunque di non aver ricevuto tempestiva comunicazione della data della stessa, con la conseguenza di non aver potuto partecipare alla discussione, né esercitare il diritto di depositare memoria, in violazione degli artt. 16, 17 e 31 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;

all'esito del diretto controllo del fatto processuale, consentito alla Corte trattandosi di denuncia di error in procedendo, deve darsi atto che non risulta documentato che la comunicazione della fissazione della pubblica udienza in grado d'appello sia stata eseguita presso lo studio del difensore, la cui variazione era stata

invece correttamente notificata alla segreteria ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 546 cit.;

ciò determina - in assenza di sanatoria conseguente alla partecipazione all'udienza di discussione, nella specie non avvenuta, come risulta dalla sentenza impugnata - la nullità della decisione, in base al consolidato principio secondo cui, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (da ult., Cass. n. 18279 del 2018);

resta assorbita ogni altra censura; in accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1049 volte
DLP