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Il contribuente aveva diritto al rimborso IVA anche se non aveva presentato il modello VR. Accolto il ricorso del contribuente. Agenzia delle Entrate dovrà effettuare il rimborso e pagare le spese processuali. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento atteggiandosi lo stesso quale sufficiente e bastevole formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; - in tal senso quindi, il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello «VR» quale «presupposto di esigibilità» deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento meramente fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato ed estraneo rispetto alla spettanza del diritto al rimborso avente quindi mera funzione sollecitatoria dell'attività di verifica dell'Amministrazione idonea a dare impulso e inizio al sub-procedimento amministrativo di esecuzione del rimborso stesso”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 27661 del 29 ottobre 2019

Rilevato che:

- con la gravata sentenza la CTR lombarda accoglieva l'appello dell'Ufficio e conseguentemente riformava la statuizione della CTP di Mantova, per l'effetto rigettando il ricorso del contribuente che aveva impugnato l'atto di diniego di rimborso IVA per l'anno 2004;

- contro detta sentenza ricorre il T. con atto affidato a un solo motivo;

l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione unicamente in vista dell'udienza di discussione;

Considerato che:

- il solo mezzo di gravame del contribuente si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 30 e 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 21 d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR negato il diritto al rimborso IVA in difetto di presentazione da parte del contribuente del prescritto mod. VR; - il ricorso è all'evidenza fondato:

- questa Corte anche di recente ha ritenuto (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 17151 del 28/06/2018) che in tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione; - precedentemente, in altra pronuncia, si era già statuito, con preciso riferimento anche alla decadenza invocata dall'Erario, come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017) in tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (in applicazione dì tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, che negava il rimborso invocando il termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell'anno 2001, non contestata dall'Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione annuale IVA dell'anno successivo);

- ancora, in ulteriore e ancora più risalente sentenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016) questa Corte aveva già chiarito come in tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce - era sin da questa pronuncia chiaramente ritenuto - solo un mero presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.;

- e ancora in precedenza, esaminando i casi in cui l'istanza era stata o meno correttamente presentata e le relazioni della procedura di rimborso con il diritto eurounitario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19682 del 01/10/2015), si è ritenuto che la domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia d'imposte dirette ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso;

- ne consegue evidentemente che una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, avente meramente funziona sollecitatoria dell'Erario, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, e, oggi, dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.;

- alla luce delle chiare indicazioni della giurisprudenza sopra illustrata, è ormai da tempo "ius receptum" che per la domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta è sufficiente quindi la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro «RX4», anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale «VR», cui è subordinata unicamente l'esigibilità del credito (in termini, anche Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941);

- dal punto di vista sistematico l'impostazione qui scelta è indubbiamente ben coerente non solo con il dato legislativo, ma anche con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art. 36 bis, d.P.R. 600 del 1973, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione (cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20039);

- l'interpretazione qui seguita è, altresì, coerente con la disciplina unionale, come ha già ritenuto la precedente giurisprudenza di questa Corte alla quale in questa sede si intende dare continuità e adesione, secondo la quale le misure adottate dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonché per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'IVA (cfr. Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade);

- dalle considerazioni che precedono deriva in conclusione che l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento atteggiandosi lo stesso quale sufficiente e bastevole formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; - in tal senso quindi, il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello «VR» quale «presupposto di esigibilità» deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento meramente fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato ed estraneo rispetto alla spettanza del diritto al rimborso avente quindi mera funzione sollecitatoria dell'attività di verifica dell'Amministrazione idonea a dare impulso e inizio al sub-procedimento amministrativo di esecuzione del rimborso stesso;

- per le sopra esposte ragioni il ricorso va quindi accolto; la sentenza deve essere conseguentemente cassata; non sussistendo infine necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito e liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 3.000,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

 

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