Estratto: “poiché deve ritenersi come, per provare la qualifica di beneficiano effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi, sia sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori), nonché come i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere abbiano valenza probatoria vincolante (cfr. Cass. sez. V n. 1553 del 4-10-2011/3-2-2012), deve prestarsi attenzione ai certificati”.
Estratto: “anche questo Collegio condivide, dovendosi rammentare che «in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del D.p.r. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la PA. (art. 2, comma 8, del D.p.r. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in, ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria”.
Estratto: “Secondo un principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende dare continuità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura”.
Estratto: “per quanto riguarda la motivazione della condanna in ordine al reato di cui al capo b), e cioè l'emissione di sei fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la Corte d'appello, pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare”.
Estratto: “l’avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l’inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell’allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell’Ufficio, non può gravare sul contribuente l’onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte”.
Estratto: “la giurisprudenza della Corte di Giustizia svaluta completamente la forza probatoria dei fatti addotti dall'Agenzia in ordine ai rapporti "dell'emittente" con il Fisco che pertanto non possono supportare la legittimità degli atti impugnati; quanto alla deduzione dell'Agenzia, su cui molto si è dilungata, sia in sede di motivazione degli atti impugnati che in sede di controdeduzioni, che la Ricorrente non potesse non rendersi conto, sulla base della sua esperienza commerciale, che i prezzi praticati "dall'emittente" fossero palesemente fuori mercato e che tale particolare avrebbe dovuto farlo insospettire in ordine all'origine dei beni compravenduti, appare del tutto infondata; invero la Ricorrente ha provato con dettagliata consulenza tecnica non contestata dall'Agenzia che i prezzi dei comparabili "spuntati" con "l'emittente" erano perfettamente in linea con i prezzi di mercato e, dunque, l'ammontare degli stessi non poteva certo essere sintomatico di una situazione di soggettiva inesistenza "dell'emittente".
Massima: “L'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente - quale quella in esame nel procedimento principale - oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest'ultima”.
Estratto: “Questa Corte ha reiteratamente affermato che assume rilievo invalidante dell'accertamento medesimo la mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis e, in particolare, la mancata previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis cit. La disciplina espressamente prevista dalla norma prevede una rigorosa scansione dell'attività preparatoria all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento - con cui si intende contestare al contribuente la natura elusiva delle operazioni poste in essere-, rigore fondato sulla necessità prioritaria, valutata dal Legislatore con particolare attenzione, della instaurazione del contraddittorio secondo regole predeterminate. A tal fine anzi si è avvertito come la richiesta 'di chiarimenti per iscritto, concorrendo alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non può considerarsi sostituita da forme equipollenti quali l'attività svolta da verbalizzanti o dalle eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass., sent. n. 693/2015). Peraltro la motivazione dell'avviso deve contenere un esplicito riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. L'importanza annessa dal rispetto delle regole dettate dall'art. 37 bis, co. 4 e 5 cit., comporta che la loro violazione sia penalizzata con la nullità dell'atto impositivo (cfr. in motivazione Cass., sent. n. 2439/2017; cfr. inoltre 2239/2018; 693/2015 cit.).”
Raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali tratte da sentenze emesse da Commissioni Tributarie operanti nel Trentino-Alto Adige
Massima: “Il contratto di affitto d'azienda privo della forma scritta è ontologicamente esistente e pienamente valido ai fini fiscali, perché l'art. 2556 c.c. prevede la forma scritta ad probationem, con effetti limitati, dunque, al processo ed alle sole parti contraenti”.
Estratto: “Vista la documentazione e le prove prodotte dalla parte privata, in considerazione che tutti gli acquisti risultavano effettuati a costi in linea con quelli praticati da tutti gli altri fornitori, risulta impossibile o comunque molto difficile valutare che la XXX Srl potesse essere a conoscenza della frode messa in atto dalla società S., fornitrice della contribuente, poiché non risultano forniti da parte dell'Ufficio validi elementi probatori contrari, dato che tutte le operazioni commerciali realizzate risultavano commercialmente corrette e S. Srl aveva sempre effettuato versamenti IVA a fronte della merce acquistata e rivenduta a prezzi in linea con quelli di mercato. Nel dubbio, dobbiamo necessariamente presumere che parte privata abbia svolto, in quel tempo, le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente”.
Massima: “Il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda”.
Massima: “In tema di lease-back è legittima l'operazione, realizzata tra società dello stesso gruppo, con la quale un immobile viene acquistato e ceduto lo stesso giorno per un prezzo notevolmente superiore, risultando giustificata la differenza dalla previsione di una garanzia di redditività minima, ad una società di leasing che contestualmente lo concede in locazione finanziaria ad altra società che assume la qualità di utilizzatrice del bene e acquirente in senso sostanziale. Operazione da non ritenersi fittizia, come invece preteso dall'A.F., atteso anche il verificato pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva dovuta”.