Si riporta un breve specchietto di sintesi con l'indicazione delle norme di legge che puniscono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la correlata emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Massima: “E' principio pacifico in materia di IRAP che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione. Infatti, per ricorrere tale condizione, il contribuente non deve risultare inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ovvero, in assenza di organizzazione, non deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Nel caso di specie non è stato correttamente applicato il predetto principio perché il requisito dell'autonoma organizzazione è stato desunto attraverso il notevole costo sostenuto per le spese generali e per il valore elevato del reddito dichiarato dal contribuente, nell'anno di riferimento, in assenza del riscontro di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti”.
Massima: “Tra le operazioni di assicurazione esenti dall'Iva deve essere ricompreso ogni complesso di operazioni riconducibile all'esecuzione del contratto di assicurazione oltre ai servizi eventualmente resi da soggetti terzi, purché strumentali alle diverse fasi di gestione ed all'esecuzione del contratto di assicurazione. Le prestazioni di delega consentono l'affidamento dell'intera gestione del contratto assicurativo ad una sola delle imprese assicuratrici per evidenti e comprensibili esigenze di semplificazione e di economia. Pertanto, le "commissioni di delega", percepite dall'impresa delegataria per le attività di gestione del contratto con l'assicurato, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, diversa dalle prestazioni tipiche rese nell'ambito del rapporto assicurativo”.
Estratto: “una regolare fattura, conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina (e, in ispecie, dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972), fa presumere la verità di quanto in essa rappresentato, sicché costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA, spettando all'Ufficio, di fronte alla sua esibizione, provare il difetto delle condizioni per la detrazione”.
Massima: “L'accertamento analitico induttivo, eseguito sulla base dell'antieconomicità di una sola operazione posta in essere dalla società, non è giustificabile se non sono tenute in considerazione anche tutta una serie di elementi fattuali dai quali si possa evincere la complessiva situazione finanziaria positiva della medesima società”.
Massima: “Il regime transitorio, stabilito dall'art.8 del D.L. n. 16/ 2012, è applicabile anche al periodo di imposta precedente alla sua entrata in vigore essendo più favorevole al contribuente. Pertanto nel caso di specie sono deducibili i costi, delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti salvo che si tratti di costi in contrasto con il principio di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un reato non colposo”.
Estratto: “il motivo è inammissibile dove si concreta in una riedizione del giudizio di merito, mentre deve considerarsi infondato se intende scalfire l'argomentazione della sentenza gravata, il cui percorso argomentativo è ben lontano dai confini di palese illogicità, incomprensibilità e contraddittorietà, solo entro i quali può intervenire il sindacato demolitorio di questo Giudice di legittimità; che, nel particolare, la corte di merito ha tenuto conto dei diversi anni di provenienza, cioè a dire della sequenza diacronica delle dazioni e dei disinvestimenti con cui la contribuente e la sua famiglia hanno recuperato e concentrato le proprie ricchezze al fine di quello sforzo economico straordinario che è l'acquisto della casa di proprietà anche nell'interesse dei figli”.
Massima: “L'indennità di fine mandato (TFM), seppur sostanzialmente assimilabile al trattamento di fine rapporto previsto per i lavoratori dipendenti, non soggiace alle stesse regole fiscali e civilistiche. Ed invero, mentre per il TFR sia la normativa civilistica che quella fiscale (c.c., art. 2120 e d.P.R. 917/1986, art. 105) disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento deducibile (retribuzione annua diviso 13,5) per il TFM non v'è alcuna norma di riferimento che limiti l'ammontare della quota deducibile”.
Massima: “Ai fini della riqualificazione di un Ente non commerciale è necessario che ci sia prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali dell'Ente stesso. Pertanto, qualora l'associazione abbia tenuto una contabilità separata delle attività commerciali da quelle istituzionali e da questa risulti che i redditi derivanti dalle attività commerciali non siano prevalenti rispetto a quelli istituzionali, l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla riqualificazione dell'ente”.
Estratto: “Il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato.
Per disattenderlo, occorre che:
- l'amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile;
- i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi;
- l'amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione”.
Nel proseguo del presente articolo svilupperemo alcune considerazioni pro contribuente a favore della possibile eccezione di inutilizzabilità dei dati derivanti dalle c.d. polizze Credit Suisse, lista Falciani, Panama Papers, e liste similari.
Analoghe considerazioni, sotto taluni profili, potrebbero essere sviluppate, nel futuro, in riferimento a contestazioni fondate unicamente su dati acquisiti nell'ambito di procedure di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), seppure vi siano comunque fortissimi distinguo.
Infatti se, da un lato, può essere sostenuto che la questione della veridicità si pone in entrambi i casi, dall'altro lato, la seconda ipotesi si distingue per molti motivi, e si potrebbe mostrare vicina al caso del contribuente implicato dalle sole dichiarazioni del terzo (già nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13366 del 28/06/2016, menzionata in questo stesso sito, si ritenevano insufficienti, in un'ipotesi di contestazione di utilizzo di FOI, le sole dichiarazioni di terzo).
In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, uno dei motivi di ricorso sviluppato dal nostro studio avverso un avviso di rettifica e liquidazione (il ricorso è stato integralmente accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sent. n. 3978/2018 del 24 settembre 2018), in quanto - al suo interno - risultano riportati numerosi richiami giurisprudenziali che val la pena citare a tutela della posizione dei contribuenti destinatari di simili avvisi.
Si tenga a mente, tuttavia, che il motivo fu inserito all’interno di un ricorso ben più ampio, il cui ulteriore contenuto argomentativo e motivazionale ha ovviamente influito in senso determinante sull’accoglimento delle richieste di annullamento avanzate con lo stesso.
Estratto: “Convinzione di questo Collegio è che il cittadino italiano possessore, all'estero, per esempio di obbligazioni, quote di fondi di investimento o di partecipazioni sociali deve in ogni caso (anche se si sono verificate delle perdite anziché dei guadagni) uniformarsi alla previsione di cui all'art. 4 sopra citato (in quanto i valori mobiliari in questione sono sempre produttrici di possibili redditi) ma se lo stesso individuo è titolare di un conto corrente (molto utile visto che le permanenze in Francia della coppia - la sig.ra XXX è di origine transalpina - sono frequenti ) infruttifero, l'obbligo non esiste. La lettera della legge è chiara - debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente -. La volontà del contribuente sig. XXX di avere a disposizione, all'estero, una somma, ancorché improduttiva, ma sempre disponibile, non fa scattare l'obbligo dichiarativo richiesto dall'Ufficio. Nel merito, la pretesa dell'Erario non può trovare giustificazione.