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Obbligo compilazione quadro RW: se il conto era infruttifero l’obbligo non sussisteva. La CTR Veneto conferma l’annullamento degli atti di contestazione - irrogazione sanzioni Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Convinzione di questo Collegio è che il cittadino italiano possessore, all'estero, per esempio di obbligazioni, quote di fondi di investimento o di partecipazioni sociali deve in ogni caso (anche se si sono verificate delle perdite anziché dei guadagni) uniformarsi alla previsione di cui all'art. 4 sopra citato (in quanto i valori mobiliari in questione sono sempre produttrici di possibili redditi) ma se lo stesso individuo è titolare di un conto corrente (molto utile visto che le permanenze in Francia della coppia - la sig.ra XXX è di origine transalpina - sono frequenti ) infruttifero, l'obbligo non esiste. La lettera della legge è chiara - debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente -. La volontà del contribuente sig. XXX di avere a disposizione, all'estero, una somma, ancorché improduttiva, ma sempre disponibile, non fa scattare l'obbligo dichiarativo richiesto dall'Ufficio. Nel merito, la pretesa dell'Erario non può trovare giustificazione.

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Commissione Tributaria Regionale del Veneto

Sentenza n. 70 del 17 gennaio 2018

FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio controlli, ha

notificato, in data 19.8.15, ai contribuenti sig.ra XXX e XXX due atti di irrogazione sanzioni, anno 2008, in quanto i coniugi non avevano dichiarato nella sezione II, quadro RW, delle rispettive dichiarazioni fiscali una somma di XXX.XXX,XX depositata in un cc, cointestato, acceso presso una banca francese.

Gli interessati adivano al CTP di Vicenza, la quale, con sentenza n. 1101/1/2016,

depositata 1'11.11.2016, accoglieva l'eccezione preliminare dei ricorsi riguardante la carenza di delega del firmatario degli atti; spese di giudizio compensate.

L'Ufficio, con appello del 9.5.17, contesta la sentenza citata per i seguenti motivi:

• Nullità della sentenza per evidente errore di valutazione e di fatto. Validità ed efficacia della delega di sottoscrizione dell'atto impugnato e conseguente sua legittimità.

L'atto di dispositivo n. 19/2015 individua correttamente 1) la durata della delega - fino al 31.12.2015 - 2) i nominativi dei funzionari delegati 3) i riferimenti normativi e di prassi nei quali si riscontrano i motivi di delega.

I primi Giudici non hanno ben esaminato gli atti allegati alle controdeduzioni versate in primo grado.

• Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc. Ultrapetizione.

Nel ricorso introduttivo i contribuenti avevano ipotizzato che gli atti fossero stati firmati da soggetto "incaricato di funzioni dirigenziali". Nulla di più falso, ma i primi Giudici hanno letto in maniera non corretta la critica di parte e giudicato su altra fattispecie.

• Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. 472/97.

Gli atti impugnati sono di irrogazione sanzioni per i quali gli artt. 16, 16bise17 del D.L. 472/97 stabiliscono gli elementi essenziali. In nessun caso è prevista la nullità di tali atti.

• Nel merito.

Gli interessati hanno ammesso la disponibilità, presso una banca francese, della somma in discussione e non hanno mai affermato che la stessa sia derivante da una attività svolta in Francia; pertanto, l'azione dell'Ufficio è stata corretta.

La sentenza di primo grado va riformata integralmente.

L'atto continua con la riproposizione delle controdeduzioni versate in primo grado, di cui si dirà più avanti, e con la richiesta di declaratoria di legittimità, in riforma della sentenza impugnata, degli atti di irrogazione sanzioni.

Con controdeduzioni del 14.7.17, gli interessati sottolineano:

• A proposito della validità della delega in questione.

Gli atti in esame riportano sanzioni per € X.XXX,XX; il firmatario aveva competenza per provvedimenti di valore compreso tra i 75.000,00 euro ed i 300.000,00 euro. Inoltre, risulta irrilevante la distinzione tra delega di firma e delega di funzioni, atteso che, sia nell'uno che nell'altro caso, è comunque necessaria l'indicazione nominativa del delegato ed il periodo temporale di validità.

Riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti.

-         nullità per difetto di valida sottoscrizione; nel caso in cui l'atto non· sia sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio è necessaria una delega di funzioni e non una mera delega di firma. Nel caso di specie la prima delega non vi è stata e, quindi, gli atti sono illegittimi.

L'Ufficio rileva: il motivo è del tutto infondato, in quanto gli atti di irrogazione sanzioni in esame sono stati notificati ai sensi dell'art. 16, co 3, del D. Lgs. 472/97, e cioè a seguito di presentazione di memorie difensive da parte dei contribuenti sull'atto di contestazione sanzioni.

-         Insussistenza dell'obbligo per la parte contribuente di segnalazione di cui all'art. 4 del D. L. 167/1990.

Preliminarmente si ribadisce come il conto corrente di cui si parla è sempre stato intestato solo in capo al sig. XXX; la signora XXX è estranea alla faccenda.

Poi si pone in luce come l'art. 4 di cui si dibatte preveda la dichiarazione di "attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia" e, dunque, nei soli casi in cui l'attività estera produca redditi. Nel caso di specie, la somma giacente presso la banca francese non produceva alcun reddito, ma era solo a disposizione del cliente.

Gli avvisi sono, anche nel merito, illegittimi.

Sul punto l'Ufficio ha ribattuto: il monitoraggio fiscale di cui al DL 167/90 richiede ai contribuenti una informativa in ordine alle disponibilità finanziarie detenute all'estero e ciò sulla base di una presunzione legale di redditività delle medesime.

- inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e, in subordine, nella denegata ipotesi si concludesse per la cointestazione del conto corrente, che la sanzione sia commisurata al 50% del saldo.

La portata della norma è stata chiarita nel 2009 e, dunque, non si può parlare di incertezza normativa; non sussistono elementi affinché si possa provvedere alla riduzione delle sanzioni rapportandole al 50% dell'importo non dichiarato, in quanto entrambi i contribuenti avrebbero potuto investire l'intera cifra.

L'atto si conclude con le seguenti richieste:

• In via principale, confermare la sentenza appellata;

• In via subordinata, annullare gli atti di irrogazione in accoglimento dei motivi dichiarati assorbiti in primo grado;

• Ridurre le sanzioni.

Con vittoria delle spese di giudizio di ogni grado.

Con memorie del 24.10.2017, l'Ufficio ribadisce quanto affermato precedentemente e chiarisce, ulteriormente, i motivi per i quali la firma degli atti è pienamente legittima.

Valore della lite € XX.XXX,XX.

In data odierna le parti vengono sentite in pubblica udienza

DIRITTO

Con il primo motivo, l'Ufficio lamenta:

• Nullità della sentenza per evidente errore di valutazione e di fatto. Validità ed efficacia della delega di sottoscrizione dell'atto impugnato e conseguente sua legittimità.

La censura deve essere accolta.

La firma del dr AV apposta in calce agli atti in esame è legittima in quanto lo stesso è stato all'uopo validamente delegato dal Diretto Provinciale dell'Ufficio (vedasi documentazione nel fascicolo processuale) per provvedimenti aventi un valore venale sino ai 300.000,00 euro.

Sul punto la sentenza è da riformare.

• Nel merito.

L'Ufficio afferma che la normativa sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990 richiede ai contribuenti una informativa in ordine alle disponibilità finanziarie detenute all'estero, in quanto la disponibilità stessa costituisce una presunzione legale di redditività.

La doglianza deve essere respinta.

L'art. 4 del D. L. 167/90, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva l'obbligo dichiarativo in parola per coloro i quali ".. detengono investimenti all'estero ovvero attività di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia".

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che il sig. XXX era l'intestatario di un conto corrente, presso una banca francese, con un deposito di € XXX.XXX,XX; altrettanto fuori dubbio è la questione che detto deposito non produceva alcun interesse. Convinzione di questo Collegio è che il cittadino italiano possessore, all'estero, per esempio di obbligazioni, quote di fondi di investimento o di partecipazioni sociali deve in ogni caso (anche se si sono verificate delle perdite anziché dei guadagni) uniformarsi alla previsione di cui all'art. 4 sopra citato (in quanto i valori mobiliari in questione sono sempre produttrici di possibili redditi) ma se lo stesso individuo è titolare di un conto

corrente (molto utile visto che le permanenze in Francia della coppia - la sig.ra XXX è di origine transalpina - sono frequenti) infruttifero, l'obbligo non esiste.

La lettera della legge è chiara - debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente -.

La volontà del contribuente sig. XXX di avere a disposizione, all'estero, una somma, ancorché improduttiva, ma sempre disponibile, non fa scattare l'obbligo dichiarativo richiesto dall'Ufficio.

Nel merito, la pretesa dell'Erario non può trovare giustificazione.

L'appello dell'Ufficio è respinto; la novità della questione consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, II Sezione, respinge l'appello dell'Ufficio e, seppur con altro motivo, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2017.

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