Estratto: “Convinzione di questo Collegio è che il cittadino italiano possessore, all'estero, per esempio di obbligazioni, quote di fondi di investimento o di partecipazioni sociali deve in ogni caso (anche se si sono verificate delle perdite anziché dei guadagni) uniformarsi alla previsione di cui all'art. 4 sopra citato (in quanto i valori mobiliari in questione sono sempre produttrici di possibili redditi) ma se lo stesso individuo è titolare di un conto corrente (molto utile visto che le permanenze in Francia della coppia - la sig.ra XXX è di origine transalpina - sono frequenti ) infruttifero, l'obbligo non esiste. La lettera della legge è chiara - debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente -. La volontà del contribuente sig. XXX di avere a disposizione, all'estero, una somma, ancorché improduttiva, ma sempre disponibile, non fa scattare l'obbligo dichiarativo richiesto dall'Ufficio. Nel merito, la pretesa dell'Erario non può trovare giustificazione.