Massima: “L'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione”.
Massima: “Qualora lo studio per il marketing della società sia stato effettivamente eseguito e la fattura risulti emessa, l'Amministrazione finanziaria non può contestare l'inesistenza dell'operazione, a nulla rilevando che il professionista che ha sottoscritto l'incarico abbia poi disconosciuto la firma sulla relazione tecnica”.
Estratto: “Nel caso di specie non vi è prova che l'appellata abbia conseguito alcun tipo di vantaggio personale dalle operazioni effettuate, pur se a monte poste al fine di eludere l'IVA, non avendo dunque avuto alcun ruolo nella frode. Come ritenuto dal giudice di primo grado essa ha infatti acquistato la merce da XXX e XXX secondo i correnti prezzi di mercato, circostanza documentata dalla XXX s.r.l. allegando sia fatture per materiali similari riferite all'anno precedente sia prezziario di operatore leader del settore plastico”;
VERIFICA PARTITA IVA VIES. È possibile verificare la validità di una partita IVA di operatori economici localizzati all’interno dell’Unione Europea attraverso l’archivio VIES, a cui si può accedere dal sito della Commissione Europea al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
Quali sono le contestazioni fiscali che l’Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare nei confronti di chi opera all’interno della nuova economia digitale?
Massima: “Le dichiarazioni prive di contenuto confessorio rese stragiudizialmente alla Guardia di Finanza vanno apprezzate come semplici elementi indiziari senza efficacia probatoria privilegiata”.
Massima: “Deve essere riformata la sentenza di 1° Grado che si sia limitata a condividere le argomentazioni dell'Ufficio senza spiegare i motivi di tale adesione e non indichi il percorso logico-giuridico seguito per avvalorare le affermazioni dell'Ufficio. Non risulta provata la frode carosello e la insussistenza delle operazioni intervenute ove le partite iva degli operatori intracomunitari siano state identificate con il sistema VIES”.
Estratto: “Correttamente l'appellante lamenta che la CTP non ha valutato le argomentazioni prospettate in punto conoscibilità della frode e non ha offerto una risposta al quesito circa il comportamento che avrebbe dovuto tenere per rendersi conto che l'effettivo cedente era diverso dal fatturante. Le circostanze evidenziate nella sentenza che richiama quelle indicate nell'avviso di accertamento e sopra richiamate nelle controdeduzioni dell'appellata Agenzia non sono significative. Non assume particolare rilievo la circostanza che la società cartiera fosse priva di magazzino talché la merce era spedita direttamente dai fornitori comunitari al destinatario, atteso che è frequente nella realtà imprenditoriale che operino ditte che effettuano ingrosso senza magazzino e come tali iscritte alla Camera di Commercio. D'altra parte la C. s.r.l. non aveva certo i poteri investigativi della Guardia di Finanza grazie ai quali è stata accertata la frode né aveva il dovere di effettuare verifiche sulla effettiva esistenza di strutture operative della ditta fornitrice”.
Estratto: “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo se, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), le violazioni non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina”.
Estratto: “l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro”.
Estratto: “Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale i contribuenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c., là dove il giudice d'appello, benché abbia dato atto della non immediata escutibilità dei soci, ha comunque escluso che la violazione del beneficium excussionis si riverberi sull'illegittimità delle cartelle, perché il beneficium va opposto in sede esecutiva. 2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (con sentenza 27 febbraio 2017, n. 4959) che, in tema di riscossione delle imposte, in caso di ricorso al procedimento mediante ruolo, legittimamente il contribuente fa valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento”.
Estratto: “le doglianze illustrate nel motivo, lungi dall'evidenziare lacune nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, si sostanziano nella richiesta di una diversa lettura delle circostanze istruttorie, conforme alle aspettative della ricorrente. Ne deriva l'insussistenza del dedotto vizio motivazionale, non potendo imputarsi al giudice del merito di essere giunto, nell'esercizio della propria attività valutativa dei mezzi di prova offerti dalle parti, a ritenere che la ricostruzione induttiva del reddito della contribuente fosse stata operata sulla scorta di elementi presuntivi non connotati da gravità, precisione e concordanza e che anzi risultavano in parte errati (a nulla rilevando l'imputabilità dell'errore all'incapacità dell'amministratore della società di tradurre i documenti fiscali redatti in tedesco) ed in parte smentiti da dati di comune conoscenza (il calo naturale del peso della carne, l'andamento del mercato) e che, inoltre, non erano corroborati da elementi di riscontro esterni, desumibili da indagini condotte sui conti bancari della società”.
Estratto: “a fronte della non contestata regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili della contribuente, incombe sull'Amministrazione, che ne contesti (ai fini del recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta) l'inesistenza oggettiva totale o - come nella specie - parziale, l'onere di provare il carattere fittizio delle operazioni ovvero l'eccessività dei costi sostenuti”.