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Estratto: “la giurisprudenza della Corte è però ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento (cfr., ex multis Cass. nn. 16707/2015; 16602/2015; 14803/2015; 7315/2014; 2592/2014; 2279/2014; 2281/2014; 1869/2014), giacché è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; in caso contrario, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell'urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso, fermo restando, hanno ribadito le Sezioni Unite, che spetta all'ufficio l'onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente”.

Estratto:l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.

Estratto: “Considerato che la pretesa si fonda sullo stesso atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. L'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è di annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.”

Estratto: “il contribuente aveva operato sulla base di corrette forme contrattuali, fra cui le procure a vendere, il cui contenuto è stato poi riportato ed annotato in contabilità, sicchè ha ritenuto che non poteva ritenersi sussistente un comportamento elusivo; la pronuncia in esame, quindi, ha tenuto conto delle procure a vendere e, sulla base delle stesse ha ritenuto che, implicitamente, non potesse accogliersi la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere”.

Estratto: “- il motivo è inammissibile perché inosservante del principio di autosufficienza: l'Ufficio, infatti, si limita a dedurre l'esistenza di elementi idonei a provare la qualità di cartiere da parte delle società venditrici ma non riproduce (quantomeno per le parti essenziali) né l'avviso di accertamento, né il pvc; né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera riproduzione di alcuni stralci dell'atto di appello, poiché anche da esso risulta solamente la mera deduzione di siffatti elementi e non anche la chiara e testuale riproduzione degli atti rilevanti, sicché non è neppure in grado di incidere sulla statuizione della CTR secondo la quale «non è stata fornita prova alcuna di vendite a prezzi inferiori a quelli di mercato o dimostrato che potessero intercorrere operazioni non reali»”.

Estratto: “sotto forma delle violazioni di legge dedotte nei due mezzi di impugnazione, vengono di fatto censurati gli accertamenti in fatto operati dalla CTR senza che sussistano i presupposti che rendono possibile il controllo di legittimità, ossia questa sia caratterizzata da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e da "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”.

Estratto: “Affermando il cumulo di sanzione e "indennità di mora", il ritardo di pagamento delle accise, al di là del nomen iuris dei vari sovrapprezzi imposti al contribuente, comporterebbe un onere maggiore rispetto al ritardo di pagamento di altre imposte senza ragioni per giustificare tale diversità. Vi sarebbe, quindi, un serio dubbio sul rispetto di condizioni di uguaglianza e proporzionalità”.

Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

Estratto: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.(…) Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. (…). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari”.