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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 2015 del 24 gennaio 2019
Motivi in fatto
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Emilia Romagna n.47/19/11 depositata in data 12.4.2011; la CTR, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso di E., avverso una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle somme dovute per la registrazione della sentenza n.2641/2004 emessa dal Tribunale di Bologna. Secondo la C.T.R. la cartella di pagamento non era adeguatamente motivata facendo solo riferimento alla sentenza del Tribunale di Bologna e non anche all'avviso di liquidazione recapitato al contribuente. E. resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato con il quale si duole del mancato esame delle formulate eccezioni preliminari. Con ordinanza del 5.7.2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della CTR.
Motivi in diritto
1. Va esaminato preliminarmente, per motivi di ordine logico il ricorso incidentale con il quale la resistente deduce violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n.4 c.p.c.. in quanto la CTR non avrebbe esaminato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non essendo stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2641/04, né le altre circostanze dedotte ed in particolare l'esistenza di un giudicato di annullamento dello stesso avviso di liquidazione, posto a base della cartella impugnata, formatosi a seguito di impugnazione di altro condebitore in solito, con la sentenza della CTR di Bologna n. 119/20/2007. Il ricorso incidentale è fondato per quanto di ragione.
2. La resistente invoca, nel presente giudizio, il giudicato favorevole alla coobbligata I. (altro debitore in solido dell'imposta di registro afferente la sentenza n.2641/2004) che aveva autonomamente impugnato l'avviso di liquidazione posto a base della cartella di pagamento. La sentenza n.119/20/2007, che ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento dell'avviso, è stata prodotta nel corso del giudizio di appello con attestazione di passaggio in giudicato. Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all'applicabilità all'istituto della solidarietà tributaria, dell'art. 1306, 2° comma, cod.civ., che - in deroga ai limiti soggettivi del giudicato - consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Ai sensi dell'art. 1306 c. c., "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori». Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes. Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l'accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. In deroga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c. c. facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (Cass. 7255/1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l'avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all'Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l'avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l'avviso di liquidazione, "vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all'epoca della decisione", Cass, 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013). Il collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo. Nella specie il contribuente ha invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore nel giudizio sullo stesso avviso liquidazione posto a base della pretesa erariale.
2.a.Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi. Considerato che la pretesa si fonda sullo stesso atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. L'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è di annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. 4. Il ricorso incidentale deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento della trattazione degli altri motivi e dei motivi del ricorso principale, e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c.,deve essere accolto l'originario ricorso introduttivo.
Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate in ragione dell'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di estensione del giudicato e del tempo della formazione del giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione, assorbita la trattazione del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il Roma nella Camera di consiglio del 20.12.2018
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