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Rivenditori d’auto. Non c’è elusione nell’utilizzo delle procure a vendere relativamente all’usato. Avviso nullo e rigettato il ricorso per Cassazione dell’Agenzia.

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Estratto: “il contribuente aveva operato sulla base di corrette forme contrattuali, fra cui le procure a vendere, il cui contenuto è stato poi riportato ed annotato in contabilità, sicchè ha ritenuto che non poteva ritenersi sussistente un comportamento elusivo; la pronuncia in esame, quindi, ha tenuto conto delle procure a vendere e, sulla base delle stesse ha ritenuto che, implicitamente, non potesse accogliersi la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 2009 del 24 gennaio 2019

rilevato che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato al ricorrente un avviso di accertamento con il quale aveva contestato l'omesso versamento dell'Iva relativamente all'anno di imposta XXX; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, ritenendo che le procure rilasciate dai clienti del contribuente erano senza obbligo di rendiconto e gli stessi, al momento dell'acquisto di autovetture, cedevano, di fatto, al medesimo, le proprie auto usate a titolo di pagamento parziale per l'acquisto di auto nuove; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, come già deciso in altre pronunce (alcune delle quali passate in giudicato) relative a pretese fondate sul medesimo processo verbale di constatazione, non sussisteva un comportamento elusivo del contribuente, essendosi lo stesso avvalso di corrette forme contrattuali, fra cui le procure a vendere, il cui contenuto era stato poi annotato e riportato in contabilità;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l'Agenzia delle entrate affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il contribuente con controricorso; l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria; considerato che: va preliminarmente esaminata l'eccezione di parte controricorrente di tardività del ricorso; l'eccezione è infondata; dall'esame della documentazione prodotta si evince che il ricorso è stato consegnato all'ufficio postale, come si ricava dal timbro apposto all'atto di consegna allegato al ricorso, in data 30 gennaio 2012, sicchè, considerato che la sentenza, non notificata, è stata depositata il giorno 14 dicembre 2010, il ricorso risulta notificato entro il termine di cui all'art. 325, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha reso una pronuncia illogica e contraddittoria, avendo travisato i fatti ricavabili dalla documentazione allegata all'atto di appello, non ha provveduto a compiere una valutazione di merito una volta annullato l'atto impositivo, ed ha deciso con una pronuncia priva di motivazione, non avendo tenuto conto che la questione fondamentale, prospettata dalla ricorrente sia in primo grado che in appello, riguardava la qualificazione giuridica delle forme contrattuali utilizzate dalle parti, cioè se il mandato a vendere dissimulasse un vero e proprio contratto di compravendita; il motivo è inammissibile; la pronuncia del giudice del gravame ha definito la questione facendo riferimento alla circostanza, ritenuta fondamentale, che il contribuente aveva operato sulla base di corrette forme contrattuali, fra cui le procure a vendere, il cui contenuto è stato poi riportato ed annotato in contabilità, sicchè ha ritenuto che non poteva ritenersi sussistente un comportamento elusivo; la pronuncia in esame, quindi, ha tenuto conto delle procure a vendere e, sulla base delle stesse ha ritenuto che, implicitamente, non potesse accogliersi la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere;

non è dato ravvisarsi, quindi, una illogicità o contraddittorietà della motivazione, né può ritenersi che la pronuncia sia priva di motivazione; la ulteriore ragione di censura, relativa al mancato esame nel merito della controversia, oltre che inammissibile ove considerata nell'ambito del presente motivo di censura, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod, proc. civ., è priva di pregio, in quanto nessuna valutazione sostitutiva poteva essere effettuata, atteso che il giudice del gravame ha ritenuto infondata la pretesa impositiva; infine, con riferimento alla ragione di censura relativa alla insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, la questione non correttamente è stata proposta con il presente motivo di ricorso che, si ripete, attiene al vizio di motivazione della sentenza, in quanto, prospettando che la vicenda doveva essere ricondotta nell'ambito del contratto di vendita e non di mandato a vendere, postula una questione di non corretta sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito di una specifica previsione normativa, sicchè, eventualmente, avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di violazione di legge; in ogni caso, parte ricorrente si limita a lamentare la non corretta valutazione compiuta dal giudice del gravame, senza tuttavia allegare e riportare, in difetto del principio di autosufficienza, quale era il contenuto dell'avviso di accertamento e quali ragioni erano state prospettate, nei giudizi di merito, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l'erronea qualificazione giuridica data all’operazione in esame dal giudice del gravame; con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio, in quanto ha fatto richiamo, nella motivazione, agli esiti della pronuncia, passata in giudicato, con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento ai fini delle Imposte dirette relative all'anno XXX, non avendo tenuto conto del fatto che i giudizi non attenevano allo stesso rapporto giuridico e non avendo specificato il contenuto della citata sentenza; il motivo è inammissibile; come rilevato dalla stessa parte ricorrente, il giudice del gravame ha richiamato il giudicato relativo all'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, relativo all'anno XXX, come precedente giurisprudenziale; nella motivazione censurata, quindi, il giudice del gravame ha espresso una autonoma valutazione, precisando che il comportamento della parte non poteva dirsi elusivo, tenuto conto delle procure a vendere il cui contenuto e risultato era stato riportato ed annotato in contabilità; questa ratio decidendi, che ha costituito il fondamento della ragione della decisione, non è stata censurata con il presente motivo di ricorso, limitandosi parte ricorrente a lamentare la mancata riproduzione del contenuto della sentenza, senza quindi tenere conto dell'autonoma ragione decisoria della pronuncia; con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e ssgg., per avere erroneamente ricondotto le operazioni in esame al rapporto di mandato piuttosto che a quelle della compravendita; il motivo è inammissibile; parte ricorrente, in particolare, riporta le proprie tesi difensive illustrate nel corso dei precedenti gradi di giudizio al fine di fondare la propria diversa qualificazione delle operazioni poste in essere e sulle quali ha trovato fondamento l'adozione della pretesa impositiva; nel prospettare la presente ragione di censura, diretta a contrastare la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale instaurato tra i clienti e il contribuente, parte ricorrente si limita a illustrare la propria diversa valutazione, senza tuttavia provvedere a riportare il contenuto del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento nonché degli ulteriori atti e documenti da cui potere procedere ad una valutazione della non corretta qualificazione operata dal giudice del gravame; in questo contesto, preme precisare, sono prive di pregio le considerazioni espresse dalla ricorrente, nella memoria depositata, al fine di sostenere il rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso, atteso che non è sufficiente, per dirsi assolto il suddetto onere processuale, che sia fatto generico riferimento agli elementi essenziali sui quali si è fondato l'avviso di accertamento ed al contenuto del processo verbale di constatazione, essendo invece necessario che, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare le ragioni della censura, siano riprodotti i contenuti dei suddetti atti nonché degli eventuali atti e documenti ritenuti rilevanti; in conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 10 dicembre 2018.

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