Estratto: “la pronuncia del giudice del gravarne ha definito la questione facendo riferimento alla circostanza, ritenuta fondamentale, che nessuna prova era stato posta alla sua attenzione al fine di ritenere la natura simulatoria del mandato a vendere; la stessa, quindi, ha tenuto conto dell'esistenza delle procure a vendere e, sulla base delle stesse, ha ritenuto che, implicitamente, non potesse trovare accoglimento la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere; non è dato ravvisarsi, quindi, una illogicità o contraddittorietà della motivazione, né può ritenersi che la pronuncia sia priva di motivazione”.
Estratto: “il contribuente aveva operato sulla base di corrette forme contrattuali, fra cui le procure a vendere, il cui contenuto è stato poi riportato ed annotato in contabilità, sicchè ha ritenuto che non poteva ritenersi sussistente un comportamento elusivo; la pronuncia in esame, quindi, ha tenuto conto delle procure a vendere e, sulla base delle stesse ha ritenuto che, implicitamente, non potesse accogliersi la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere”.