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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 1832 del 23 gennaio 2019
RILEVATO CHE
- E. Srl impugnava gli avvisi di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva per gli anni d'imposta 2003 e 2004, emessi dall'Agenzia delle entrate per operazioni soggettivamente inesistenti in relazione all'acquisto intracomunitario di auto da società cartiere; - l'impugnazione era accolta dalla CTP di Venezia; la sentenza era confermata dal giudice d'appello; - l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
- il primo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per aver la CTR ritenuto effettive le società cd. cartiere in base a dati meramente formali, omettendo di considerare la pluralità di elementi di fatto dedotti dall'Agenzia; - il motivo è inammissibile perché inosservante del principio di autosufficienza: l'Ufficio, infatti, si limita a dedurre l'esistenza di elementi idonei a provare la qualità di cartiere da parte delle società venditrici ma non riproduce (quantomeno per le parti essenziali) né l'avviso di accertamento, né il pvc; né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera riproduzione di alcuni stralci dell'atto di appello, poiché anche da esso risulta solamente la mera deduzione di siffatti elementi e non anche la chiara e testuale riproduzione degli atti rilevanti, sicché non è neppure in grado di incidere sulla statuizione della CTR secondo la quale «non è stata fornita prova alcuna di vendite a prezzi inferiori a quelli di mercato o dimostrato che potessero intercorrere operazioni non reali»; - il secondo motivo, con cui l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, e 2697, 2727 e 2729 c.c. per aver la CTR ritenuto che l'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente non rilevi quanto alla responsabilità del cessionario, è parimenti inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione, che ha, semplicemente, escluso che le operazioni in giudizio fossero soggettivamente inesistenti;
- il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi; nulla per le spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 dicembre 2018
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