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Estratto: “- il motivo è inammissibile perché inosservante del principio di autosufficienza: l'Ufficio, infatti, si limita a dedurre l'esistenza di elementi idonei a provare la qualità di cartiere da parte delle società venditrici ma non riproduce (quantomeno per le parti essenziali) né l'avviso di accertamento, né il pvc; né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera riproduzione di alcuni stralci dell'atto di appello, poiché anche da esso risulta solamente la mera deduzione di siffatti elementi e non anche la chiara e testuale riproduzione degli atti rilevanti, sicché non è neppure in grado di incidere sulla statuizione della CTR secondo la quale «non è stata fornita prova alcuna di vendite a prezzi inferiori a quelli di mercato o dimostrato che potessero intercorrere operazioni non reali»”.

Estratto: “sotto forma delle violazioni di legge dedotte nei due mezzi di impugnazione, vengono di fatto censurati gli accertamenti in fatto operati dalla CTR senza che sussistano i presupposti che rendono possibile il controllo di legittimità, ossia questa sia caratterizzata da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e da "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”.