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Estratto: “Nella fattispecie, sebbene l'annullamento dell'atto impositivo sia stato pronunciato nei confronti delle altre parti contraenti, non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 comma 2, c.c., anche l'odierna società acquirente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. XXX, passata in giudicato, è stato annullato lo stesso atto impositivo per cui si procede con il presente giudizio”.

Estratto: “Considerato che la pretesa si fonda sullo stesso atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. L'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è di annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.”