Estratto: “lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal B., «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale”.
Estratto: “l'attività professionale veniva svolta con l'ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria e, quindi, con mansioni esecutive e attraverso la sostituzione di colleghi del ricorrente per i periodi di assenza” “il dipendente (che era una segretaria) percepiva una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive part time, mentre i compensi corrisposti a terzi, erano relativi a sostituzioni per malattia c/o ferie e costituivano la garanzia della continuità del servizio pubblico e in alcun modo erano rilevanti ai fini del presupposto impositivo (Cass. ord. n. 20088/16). Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso”.
Estratto: “il principio di non discriminazione in materia fiscale di cui all'art. 6 del Trattato FUE, che, pur riferita testualmente alle sole persone fisiche, deve ritenersi estendibile - alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, del 16 aprile 2015, in C. 591/13) - anche alle società”.
Massima: “Qualora non vi siano state contestazioni in ordine al credito e qualora il tribunale, in sede di esecuzione, non abbia espresso alcun giudizio di condanna, il provvedimento di assegnazione del credito pignorato presso terzi, in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa”.
Massima: “L'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale e immanente nell'ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa. La sua mancata attivazione determina la nullità dell'atto di accertamento per violazione del diritto di partecipazione dell'interessato al procedimento e ciò anche in ragione della recente introduzione dell'art. 10bis della legge 212/2000 con cui il legislatore ha, di fatto, cristallizzato un principio già esistente sancendo l'obbligo della tutela endoprocedimentale a favore dei soggetti incisi da provvedimenti impositivi nella peculiare materia dell'elusione fiscale”.
Argomentazioni da noi sviluppate in sede di ricorso contro intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento non allegate, non notificate e per crediti da considerarsi prescritti.
Estratto: “è ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti”.
Estratto: “non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia (e la assorbente pronuncia di in fondatezza esonera dalla verifica dell'inammissibilità del motivo, per come eccepita da parte controricorrente), atteso che la CTR ha dato conto del motivo di appello in ordine al quale la pronuncia è ritenuta omessa, evidenziando l'errore dei verificatori ed affermando che le maggiori quantità d'olio vergine acquistato dalla società contribuente sono in realtà inesistenti”.
Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente e correttamente per quanto si dirà in fra, la preliminare eccezione di giudicato esterno”.
Estratto: “le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance”.
Di seguito riportiamo le argomentazioni da noi sviluppate per ottenere la conferma in appello dell’annullamento dell’avviso di liquidazione già ottenuto a seguito del ricorso da noi proposto in primo grado, argomentazioni da ultimo accolte dalla CTR della Lombardia. Il relativo annullamento è ad oggi definitivo, avendo acquistato efficacia di giudicato la sentenza di secondo grado favorevole alle ragioni della nostra assistita.
Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.
Di seguito riportiamo le argomentazioni sviluppate, con successo, al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento catastale, ottenuto in esito al ricorso ed al processo tributario che ne è seguito.