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Corte di Cassazione, Penale, Sez. 3
Sentenza n. 30159 del 6 giugno 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 novembre 2016 la Corte d'appello di Venezia, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nei confronti della sentenza del 30 gennaio 2014 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto F.V. dal reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste, ha ritenuto l'imputato responsabile di entrambi i reati, condannandolo alla pena complessiva di mesi otto di reclusione e applicando nei suoi confronti le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato vizio della motivazione nell'apprezzamento delle prove e violazione dei principi stabiliti dagli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla imputazione di cui al capo a) della rubrica (occultamento o distruzione del libro giornale, del libro mastro, dei libro dei cespiti ammortizzabili, del registro delle vendite e degli acquisti per i mesi di novembre e dicembre 2009, della E.G., di cui era amministratore, allo scopo di non consentirne la ricostruzione dei redditi), ribadendo la rilevanza del dato della cessione delle quote della società in data 4 ottobre 2011, in occasione della quale erano state consegnate all'acquirente le scritture contabili della società, come attestato nel contratto di cessione, della cui mancanza il cessionario non si era lamentato, pur avendo dichiarato di essere informato degli adempimenti da assolvere (tra cui la presentazione della dichiarazione dei redditi) e assunto l'obbligo di provvedervi. Tale circostanza era stata considerata in modo illogico dalla Corte d'appello, che aveva affermato essere onere dell'imputato dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote sociali, rispondendo diversamente del loro occultamento o distruzione, giacché attraverso tale affermazione la Corte territoriale aveva contravvenuto al dato di esperienza della consegna di tali documenti all'atto della cessione, omettendo di considerare adeguatamente quanto riportato nell'atto di cessione e l'assenza di proteste o rimostranze circa la mancanza della documentazione contabile da parte dell'acquirente.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione e violazione dei medesimi criteri di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale aveva considerato come elemento a carico dell'imputato, in relazione alla medesima imputazione di cui al capo a) della rubrica, la sostituzione in occasione della stipula del negozio di cessione delle quote sociali di B.F. con B.R., del quale il primo aveva utilizzato i documenti di identità per intervenire all'atto, essendo stato ritenuto dalla Corte d'appello che di ciò l'imputato fosse consapevole e che tale circostanza costituisse un elemento a suo carico, in relazione al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili.
2.3. Con un terzo motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica (l'emissione, quale amministratore della E.G. S.r.l., di sei fatture per operazioni inesistenti nei confronti M. S.r.l.), evidenziando che le fatture ritenute relative a operazioni inesistenti erano state debitamente registrate dal cliente finale ed erano state pagate mediante bonifici e assegni; la mancanza di documenti di trasporto dei materiali ferrosi la cui vendita costituiva l'oggetto di tali fatture era dovuto al fatto che la società E.G. all'epoca amministrata dall'imputato aveva agito, sostanzialmente, quale mediatore in tale compravendita, reperendo rottami ferrosi e facendoli consegnare direttamente al cliente finale per la loro trasformazione, senza oneri di stoccaggio e trasporto e, quindi, anche senza l'emissione dei relativi documenti di trasporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova preliminarmente ricordare il principio per cui, nel caso, come quello in esame, di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati, anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell'economia della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169; conf. Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D.L., Rv. 269523). Sempre in premessa è opportuno ribadire che il controllo della logicità della motivazione deve essere esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, allo scopo di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione degli elementi a loro disposizione abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).
3. Ora, nella vicenda in esame, a fronte degli elementi di fatto evidenziati dal primo giudice per giungere alla pronuncia di assoluzione, e, in particolare, della cessione, il 4 ottobre 2011, da parte dell'imputato delle quote sociali, con la cessazione dalla carica di amministratore, anteriormente all'accertamento, in data 16 maggio 2012, della mancanza delle scritture contabili della società (in
relazione al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo a) della rubrica), e della annotazione nelle scritture contabili della acquirente delle fatture relative a operazioni inesistenti emesse dalla società amministrata dall'imputato e della prova del pagamento dei relativi corrispettivi (con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al capo b) della rubrica), la Corte d'appello ha evidenziato: - quanto al reato di cui al capo a), la mancata dimostrazione da parte dell'imputato della consegna delle scritture contabili all'acquirente delle quote sociali; l'irrilevanza di quanto indicato al riguardo nell'atto pubblico di cessione (a , Le,L- 22._ li proposito della assunzione da parte del cessionario ai provvedere all'assolvimento degli obblighi fiscali non adempiuti dal precedente amministratore, di cui il cessionario si era dichiarato esaurientemente informato); la sostituzione, quale cessionario, di B.R. a B.R.; - in relazione al reato di emissione di sei fatture relative a operazioni inesistenti, di cui al capo b), il mancato rinvenimento nella contabilità della E.G., amministrata dall'imputato, di tracce documentali di contratti disciplinanti i rapporti con la M. S.r.l. (cessionaria dei rottami ferrosi oggetto delle fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti); la mancata presentazione da parte della E.G. di dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2010; gli omessi versamenti di imposta; la irregolare tenuta della contabilità; la mancanza di documenti comprovanti il trasporto del materiale ferroso; la mancata annotazione nel registro iva degli acquisti e delle vendite della E.G. delle fatture di acquisto del materiale ferroso poi rivenduto alla M.; la mancanza di documenti idonei ad attestare l'effettivo svolgimento di attività economica da parte del fornitore di tali materiali ferrosi, privo di struttura amministrativa e di esperienza imprenditoriale.
4. Tali considerazioni poste a fondamento della condanna dell'imputato, tenendo anche conto del ricordato obbligo di motivazione rafforzata in caso di totale ribaltamento della decisione di primo grado, risultano non conformi alle regole della logica e alle massime di esperienza.
4.1. In particolare, per quanto riguarda il reato di cui al capo a) della rubrica, e cioè l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, l'affermazione della irrilevanza della cessione delle quote sociali e della cessazione dalla carica di amministratore, e anche di quanto indicato nell'atto pubblico di cessione (a proposito della assunzione da parte del cessionario dell'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali non assolti dal precedente amministratore, di cui il cessionario si era detto informato), risulta contraria alla massima di esperienza secondo cui, in difetto di elementi di segno contrario (nella specie non indicati), con la cessione della totalità delle quote sociali avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote, trattandosi di adempimento strettamente correlato alla cessione e indispensabile per renderla effettiva, cioè per consentire al cessionario di essere edotto della situazione amministrativa e contabile della società e provvedere alla sua amministrazione e all'assolvimento degli obblighi tributari, anche tenendo conto del non secondario elemento indiziario in tal senso costituito dalla indicazione contenuta nell'atto di cessione. Il rilievo attribuito dalla Corte d'appello alla sostituzione del nome del cessionario, indicato come B.R. (di cui sarebbe stato esibito il documento di identità) in luogo di B.F. (che sarebbe l'effettivo acquirente delle quote), risulta illogico rispetto alla attribuzione all'imputato dell'occultamento o della distruzione delle scritture contabili, trattandosi, in assenza di altri elementi e dell'accertamento di un accordo simulatorio o di altro genere tra le parti della cessione, di un dato privo di concludenza riguardo alla attribuibilità all'imputato della condotta contestata. Infine anche l'affermazione circa la sussistenza di un onere per l'imputato di far constare la consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote risulta illogica, in quanto è contraria al criterio generale di attribuzione all'accusa dell'onere di dimostrazione della commissione delle condotte costituenti reato, sicché dalla mancanza di una prova liberatoria non può trarsi la prova positiva della responsabilità e, in particolare, della commissione di specifiche condotte.
4.2. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte per quanto riguarda la motivazione della condanna in ordine al reato di cui al capo b), e cioè l'emissione di sei fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la Corte d'appello, pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare. D'altra parte pure illogico, anche a questo proposito in mancanza di indicazioni circa elementi ulteriori, risulta il rilievo attribuito alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte della E.G. relativamente all'anno 2010, ai mancati versamenti di imposta e alla irregolare tenuta della contabilità (che peraltro non è stata rinvenuta), e alla mancanza di contratti disciplinanti i rapporti con la M., posto che da tali circostanze non deriva necessariamente l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse da tale società, posto che le eventuali irregolarità nella amministrazione non determinano di per sé l'inesistenza delle operazioni, sicché anche il rilievo attribuito a tali elementi e la conseguenza che la Corte territoriale ne ha tratto risulta illogico. Infine la Corte territoriale ha omesso di considerare quanto esposto dall'imputato a proposito della mancanza dei documenti di trasporto, spiegata dall'imputato con la disposizione dell'ordine di consegna direttamente a favore dell'acquirente finale, di guisa che la motivazione della sentenza impugnata, risulta, sotto tale profilo, insufficiente.
5. La sussistenza dei vizi della motivazione evidenziati impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Così deciso il 6/6/2017
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