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Estratto: “per quanto riguarda la motivazione della condanna in ordine al reato di cui al capo b), e cioè l'emissione di sei fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la Corte d'appello, pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare”.