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Estratto: “l'atto accertativo che qui occupa è stato sottoscritto digitalmente (dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale) e notificato in via ordinaria il 21 dicembre 2016, ossia anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 del CAD. Conseguentemente il medesimo è da ritenersi, giacchè sprovvisto di firma autografa, nullo per violazione del sopracitato terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n.600/1973”.

Estratto: “La compensazione operata non solo non ha prodotto alcuna perdita di gettito fiscale, ma ha consentito un risparmio all'Erario atteso che se il contribuente avesse acceduto al sistema indicato dall'Ufficio quest'ultimo avrebbe dapprima incassato l'imposta € 4.184,00 liquidata in automatico ex art. 41 bis dpr n. 600/73, per poi subito dopo dover rimborsare la maggior somma di € 5.790,00 di detrazione non fruita dalla contribuente”.

Estratto: “L'art. 17 citato stabilisce, al primo comma lettera a), che è esente dall'imposta "la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata ... "(…) Alla luce di quanto sopra, la Commissione, ritenendo che la pubblicità posta sui carrelli della spesa, ancorchè gli stessi circolino all'interno del centro commerciale e del parcheggio esterno, rientri nell'esenzione di cui all'art.17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993”.

Nel proseguo riportiamo la guida al ricorso tributario pubblicata nel luglio 2019 dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’Agenzia espone, a sue parole, la procedura da seguire per incardinare processi tributari (non espone invece quali possono essere i potenziali motivi di ricorso). Riportiamola con qualche commento.

Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Neppure è corretto assimilare il trust ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust) a tale scopo legittimato è solo il trustee e, pertanto, il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.

Estratto: “Questa Commissione predilige l'opzione adottata dall'Ufficio e ritiene che occorre tenere distinta la questione dell'opzione circa le modalità di pagamento dell'imposta di registro dalla determinazione della sanzione dovuta ex art. 69 del D.P.R n. 131 del 1986, ma ciononostante ritiene di non poter irrogare la sanzione di cui all'atto di contestazione gravato al Fondo appellato stante la sussistenza di condizione di oggettiva incertezza nell'applicazione sullo specifico punto della disciplina del Testo Unico sull'imposta dì registro tale da impedire ex art. 6 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 l'irrogazione di qualsivoglia sanzione”.

Estratto: “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente”.

Estratto: “i giudici di appello hanno correttamente rilevato come i criteri addottati dall'Amministrazione ai fini dell'emissione dell'atto impositivo si palesassero astratti, in quanto tali inidonei a sorreggere il maggior valore accertato. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i criteri di stima di cui citato art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, il quale è volto a far sì che la stima degli immobili sia quanto più possibile conforme - sulla scorta di elementi di valutazione non già apodittici, bensì concreti ed obiettivi - al loro effettivo valore venale”.

Estratto: “Quanto sopra accertato circa il contenuto dell'atto di appello comporta la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto le questioni ivi proposte non risultano essere state proposte in sede di appello”.