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Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 4
Sentenza del 04/07/2019 n. 842 -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 giugno 2017 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. XXX emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte per - contestazioni in materia di IRES ed IVA.
La ricorrente sosteneva che l'atto opposto non potesse essere sottoscritto digitalmente, che in quanto tale non potesse neppure essere notificato nelle forme ordinarie (così come telematicamente, essendo stata questa tipologia ammessa solo successivamente all'atto medesimo); contestava la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio sugli interessi attivi da prefinanziamento, sugli interessi attivi da presunto finanziamento ai soci, sulle somme corrisposte a titolo di premi di accelerazione, sulla detrazione dell'IVA ad aliquota ordinaria applicata a fatture ricevute da XXX S.p.A. inerenti la direzione lavori; eccepiva l'illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 4, 5, 7 D. Lgs. n..472/1997 e 7 D.L. n. 269/2003; chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando le difese avversarie; sostenendo la correttezza della pretesa recata dal provvedimento impugnato; chiedendo il rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente sia la ricorrente sia l'Ufficio depositavano memorie illustrative.
Con sentenza n. 1567/2017 del 19-27 dicembre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, non ritenendo valido l'atto opposto in quanto sottoscritto digitalmente, accoglieva il ricorso, compensando le spese di causa.
Avverso tale decisione, l'8 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto nel quale ha affermato la correttezza della sottoscrizione dell'atto impugnato, ha sostenuto la fondatezza del medesimo ed ha chiesto la riforma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di lite.
Il 1 ° agosto 2018 si costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello (per essere stato attivato con procedura telematica, anziché con quella cartacea del ricorso introduttivo); sostenendo la correttezza della decisione appellata e l'infondatezza dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni emesso nei suoi confronti; chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in via principale, il suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Sia la ricorrente sia l'Ufficio hanno poi depositato memorie illustrative.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 maggio 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sino all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale ovvero CAD), avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell'Amministrazione Finanziaria, era esclusa l'applicabilità della firma digitale (in luogo di quella autografa) sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito a partire dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC.
Pertanto, in nessun caso, era ammessa la combinazione tra avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificazione del medesimo in via ordinaria, giacché in tale circostanza l'atto sarebbe risultato affetto da nullità, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, per difetto di sottoscrizione (autografa).
Tutto ciò considerato, si rileva che l'atto accertativo che qui occupa è stato sottoscritto digitalmente (dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale) e notificato in via ordinaria il 21 dicembre 2016, ossia anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 del CAD.
Conseguentemente il medesimo è da ritenersi, giacchè sprovvisto di firma autografa, nullo per violazione del sopracitato terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n.600/1973.
Assorbendo siffatta nullità ogni altra questione sottoposta all'esame di codesto Collegio, si dichiara il rigetto dell'appello.
In ragione, tuttavia, della particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE Sezione IV
Respinge l'appello. Spese compensate. Così deciso il 15 maggio 2019.
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