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Contribuente non presenta la dichiarazione ma ottiene l’annullamento dimostrando che se l’avesse presentata sarebbe stata in credito e non in debito con l’Erario, in considerazione delle detrazioni (non fruite data l’omessa dichiarazione). Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “La compensazione operata non solo non ha prodotto alcuna perdita di gettito fiscale, ma ha consentito un risparmio all'Erario atteso che se il contribuente avesse acceduto al sistema indicato dall'Ufficio quest'ultimo avrebbe dapprima incassato l'imposta € 4.184,00 liquidata in automatico ex art. 41 bis dpr n. 600/73, per poi subito dopo dover rimborsare la maggior somma di € 5.790,00 di detrazione non fruita dalla contribuente”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 9

Sentenza del 16/07/2019 n. 3127 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

J. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. XXX notificato il 13/10/2014 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, chiedendone l'annullamento, con il quale viene contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 poiché avrebbe percepito € 21.600,00 derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge, con liquidazione dell'imposta di € 4.184,00 ex art. 41 bis dpr n. 600/73.

La ricorrente ha eccepito che, sebbene non abbia presentato la dichiarazione, nel 2009 aveva diritto a detrarre costi inerenti ristrutturazione del patrimonio immobiliare per € 5.790,00, non contestati dall'Ufficio, superiori all'imposta liquidata.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso confermando la legittimità del proprio operato.

Con sentenza n. 4095/14/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma per erronea applicazione della L. n. 449/97.

Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.

MOTIVAZIONE

La CTP ha accolto il ricorso, annullando l'accertamento, sulla base dell'assunto che la mancata presentazione della denuncia dei redditi da parte della J. non ha prodotto alcun danno in quanto le detrazioni erano superiori all'imposta e conseguentemente non vi è stata perdita di gettito fiscale e, inoltre, la contribuente a seguito dell'accertamento ha formulato istanza di autotutela, non accolta, con conseguente definizione delle sanzioni.

L'Ufficio ha impugnato la decisione affermandone l'erroneità in quanto non possono essere detratte dall'imposta dovuta spese non indicate in dichiarazione in quanto la stessa non è stata presentata.

L'Ufficio sostiene che, anche a voler interpretare estensivamente il portato della C.M. n. 95 del 12/5/2000, la quale prevede che in caso di omessa indicazione in dichiarazione di spese sostenute il contribuente può solo chiedere il rimborso delle detrazioni di imposta non fruite, applicandola anche alle ipotesi di omessa dichiarazione, il contribuente non avrebbe potuto operare la compensazione con l'imposta liquidata con l'avviso di accertamento, non avendo presentato la dichiarazione, ma al più avrebbe potuto chiedere il rimborso delle detrazioni non fruite.

In proposito si osserva che in ossequio ai principi comunitari sottesi al diritto di detrazione, lo stesso non può essere negato o fortemente compresso in presenza di violazioni di carattere solo formale.

In proposito la Cassazione ha ripetutamente statuito, sebbene in controversie aventi ad oggetto l'IVA ma sancendo un principio di carattere generale valevole anche per IRPEF ed IRAP, che bisogna sempre distinguere i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione da quelli formali: se sussistono i primi, quindi se il credito è effettivo e non contestato, "può bastare che, in sede di contraddittorio e/o di contenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione".

Tale soluzione trova conforto nella stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 21/E/2013). Nel momento in cui si consente al contribuente di definire la pretesa tramite ad esempio conciliazione giudiziale, "la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito nel contraddittorio col fisco pone il contribuente in condizione equivalente a quello nella quale si sarebbe trovato se avesse correttamente presentato la dichiarazione".

Pertanto, se l'esistenza del credito può essere appurata dall'Ufficio, ciò non "esclude affatto che tale accertamento non possa farlo il giudice tributario di merito a seguito dell'impugnazione della cartella, atteso che il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta a monte diviene esigibile(v. Cass. SS.UU sent.n. 17757/2016, n. 17758/22016, n. 4400/2018), come nel caso in esame.

Restano tuttavia applicabili le sanzioni per quanto riguarda la dichiarazione omessa, in relazione all'annualità oggetto dell'omissione dichiarativa, sanzioni che nel caso di specie sono state applicate e definite dal contribuente.

Alla luce dell'autorevole orientamento giurisprudenziale che questo Collegio condivide, la J. ha legittimamente operato la compensazione tra i costi che poteva portare in detrazione in dichiarazione, costi non disconosciuti dall'Ufficio e di cui è stata fornita prova del sostenimento tramite fatture e bonifici, e l'imposta liquidata in automatico ex art. 41 bis dpr n. 600/73, pur avendo omesso la presentazione della dichiarazione, violazione quest'ultima per la quale sono state applicate le sanzioni definite dalla contribuente.

La compensazione operata non solo non ha prodotto alcuna perdita di gettito fiscale, ma ha consentito un risparmio all'Erario atteso che se il contribuente avesse acceduto al sistema indicato dall'Ufficio quest'ultimo avrebbe dapprima incassato l'imposta € 4.184,00 liquidata in automatico ex art. 41 bis dpr n. 600/73, per poi subito dopo dover rimborsare la maggior somma di € 5.790,00 di detrazione non fruita dalla contribuente.

Privo di pregio appare poi il rilievo dell'Ufficio circa il fatto che la ricorrente non avrebbe potuto fruire della detrazione atteso che i bonifici per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia sarebbero stati effettuati dall'ex coniuge F.

In proposito si rileva che i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati prima della separazione dei coniugi e dell'assegnazione in proprietà alla J. dell'abitazione sita in XXX in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione, come da atto pubblico del Notaio M. di M. del 20/6/2002, n. 10 rep e n. 44 racc.

Pertanto se è vero, come risulta dai bonifici, che le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal precedente proprietario F., è altresì vero che a norma di legge la detrazione dei costi di ristrutturazione è stata spalmata su dieci annualità e, ai sensi dell'art. 16 bis c. 8 TUIR, non essendo stata utilizzata dal precedente proprietario è stata trasferita all'acquirente dell'immobile che pertanto poteva fruire della detrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 4095/14/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

In considerazione della particolarità della fattispecie derivante dalla violazione circa l'omessa presentazione della dichiarazione posta in essere dal contribuente, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza n. 4095/14/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Spese del presente grado compensate.

 

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