In questo articolo ripercorriamo 7 punti ispirati da “Lawyers, Liars, and the Art of Storytelling: Using Stories to Advocate, Influence, and Persuade”, scritto da Jonathan Shapiro, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.
Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.
Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.
Estratto: “la società contribuente non aveva svolto alcuna attività di organizzazione di eventi in Italia o altre prestazioni e che, in questo contesto, assumeva invero rilevanza fondamentale la sussistenza, a monte, di un rapporto negoziale di promozione del marchio in favore della società spagnola, sicchè la società aveva acquistato, al solo fine di adempiere al suddetto rapporto negoziale, alcuni prodotti in Italia. È proprio in funzione della necessaria attuazione dell'obbligo negoziale di promozione del marchio che la sentenza impugnata colloca l'attività di vendita del prodotto pubblicitario acquisito dalla ricorrente, e tale profilo ha costituito il punto centrale della considerazione, espressa dal giudice del gravame, che non vi era stata nessuna prestazione attiva svolta dalla ricorrente in Italia. Questo profilo non è stato colto dal motivo di censura in esame”.
Estratto: “la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A. (cfr. Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2017; Cass. 9 aprile 2014, n. 8327); - una siffatta tesi interpretativa è coerente con la giurisprudenza unionale”.
Estratto: “Dalla pronuncia impugnata, estremamente sintetica, si evince che la Commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio e nel ricostruire la fattispecie sottoposta al suo esame, confondendo le quote della società con l'immobile della stessa società, ha fatto riferimento alla rivalutazione dell'immobile iscritto nel bilancio della I. s.r.l., anziché alla rivalutazione delle partecipazioni societarie ed alla loro successiva cessione”.
Estratto: “gli elementi addotti a sostegno della tesi dell'Ufficio assurgono, al più, a "sospetti", non consentendo di ritenere assolto, nella specie, l'onere gravante sull'amministrazione e consistente nella dimostrazione non solo (1) dell'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale ma anche (2) della circostanza per cui il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva”.
Estratto: “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”.
Estratto: “l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto”.
Estratto: “l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l'autonoma organizzazione”.
Estratto: “la C.T.R. ha totalmente omesso di verificare se l'Agenzia avesse assolto al proprio onere probatorio, ovvero se gli avvisi impugnati si fondassero su elementi obbiettivi e specifici, idonei a provare, quantomeno in via presuntiva, in primo luogo che le operazioni di vendita fatturate fossero soggettivamente inesistenti ed, inoltre, che M. fosse consapevole della frode e, dopo aver dato erroneamente per scontata la prima circostanza, ha altrettanto erroneamente ritenuto che spettasse alla società di dimostrare la propria buona fede; - la decisione impugnata va pertanto cassata”.
Estratto: “Questa Corte, anche di recente, ha affermato che in tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito”.
Estratto: “dalla lettura della motivazione della impugnata sentenza ("sono proprio le modalità - la cui illustrazione, si badi, è del tutto assente nel corpo della decisione - attraverso le quali si sono realizzate le operazioni commerciali, che palesano la carenza di buona fede da parte del contribuente"), infatti, non è dato cogliere quali siano gli elementi (anche, per quanto detto, di carattere presuntivo) valorizzati dalla C.T.R. onde giungere alla conclusione della consapevolezza, ad opera della S., di partecipare ad una frode carosello; - che l'impugnata decisione debba essere, pertanto, cassata”.