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Se i giudici confermano la sentenza di primo grado che dava ragione al contribuente solo in parte devono spiegare la loro decisione, senza limitandosi a motivare richiamando la prima sentenza. Il processo si rifà.

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Estratto: “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 20608 del 31 luglio 2019

Rilevato che:

1. La contribuente M. s.r.l., in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia- sezione staccata di Foggia, n. 53/26/12, depositata il 30 marzo 2012, che ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, sia l'appello incidentale della stessa società, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento che ne aveva rettificato, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, il reddito imponibile per l'anno d'imposta 2003.

2. L'Agenzia si è costituita notificando e depositando controricorso.

Considerato che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,la ricorrente ha censurato la decisione impugnata «per omessa motivazione circa un fatto controverso e punto decisivo del giudizio». La complessiva esposizione del motivo evidenzia come la ricorrente abbia denunciato la totale carenza, nella sentenza impugnata, rispetto a tutti i motivi dell'appello incidentale, di qualsiasi effettiva - e non meramente apparente- motivazione, fosse pure per relationem con la sentenza di primo grado, essendosi il giudice a quo limitato a richiamare, genericamente, la decisione adottata dalla CTP, come risultato del relativo giudizio, senza neppure prendere in considerazione e condividere le argomentazioni, esposte nella motivazione del provvedimento di primo grado, che a tale esito hanno condotto. 1.1. Il motivo è fondato e va accolto. Giova premettere ad ogni ulteriore considerazione il testo della motivazione con la quale la CTR ha argomentato il rigetto dell'appello incidentale dell'attuale ricorrente: «Anche le doglianze mosse dalla M. con l'appello incidentale non colgono nel segno atteso che la sentenza di primo grado ha indicato analiticamente quello che rispetto all'avviso di accertamento impugnato deve essere rettificato.».

1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).» (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d'appello per relationem, questa Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Cass., 05/10/2018, n. 24452: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni).

1.3. Nel caso di specie, la CTR, dopo aver omesso - finanche nella sezione della sentenza relativa allo svolgimento del processo qualsiasi riferimento, fosse pure sintetico, ai motivi ed all'oggetto dell'appello incidentale della contribuente, ne ha pure pretermesso ogni valutazione fattuale e giuridica, pervenendo, con la formula sopra riprodotta (priva di significato logico, ancor prima che giuridico), al rigetto dell'impugnazione per l'unica ragione esplicitata, ovvero perché «la sentenza di primo grado ha indicato analiticamente quello che rispetto all'avviso di accertamento impugnato deve essere rettificato.». Pertanto, il giudice a quo non ha mostrato di aver esaminato e valutato criticamente i motivi di gravame proposti dall'appellante incidentale, limitandosi ad una generica conferma della sentenza di primo grado. Ma il giudice di merito, come ha già affermato questa Corte, non può limitarsi ad enunciare, nella motivazione, il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è solo il contenuto «statico» della sua decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale rappresentata dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa (Cass., Sez. U., 19/12/2016, n. 26127). Alla stregua di queste considerazioni, la sentenza impugnata è quindi viziata dalla sua motivazione solo apparente, ma in concreto totalmente inesistente.

2. Con tutti gli ulteriori nove motivi la ricorrente ha prudenzialmente denunciato i vizi che sarebbero riscontrabili nella sentenza impugnata, con riferimento ai plurimi motivi d'appello incidentale ed ai diversi rilievi dell'accertamento controversi, laddove «per assurdo si ritenesse legittima la tecnica di motivazione della sentenza impugnata attraverso un laconico rinvio per relationem alla prima decisione», nel qual caso «non di meno occorrerebbe verificare se dal combinato delle due decisioni sia rinvenibile un'adeguata motivazione.» (pag. 21 del ricorso).

2.1. Tutti tali ulteriori nove motivi, a fronte dell'inesistenza della motivazione della sentenza della CTR rispetto all'appello incidentale, sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

 

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