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In questo ciclo di appuntamenti esaminiamo alcune delle migliori arringhe conclusive (closing arguments) della storia, analizzandole e spiegando - passo passo - perché hanno funzionato.

Hai ricevuto una lettera dell'Agenzia delle Entrate, con scritto in alto a sinistra “INVITO NUMERO (etc.)”, in cui ti viene chiesto di presentarti presso l’Agenzia delle Entrate? La lettera ti comunica che nella dichiarazione dei redditi che hai presentato vi sono alcune incongruenze in merito a spese non supportate da idonei documenti oppure leggi una dicitura simile a questa “con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti”? Se stai pensando di ignorare la lettera e non presentarti è bene che tu legga questo articolo.

Hai ricevuto un questionario dell'Agenzia delle Entrate in cui ti viene chiesto di fornire informazioni in merito alla tua situazione fiscale e contributiva e magari di giustificare alcuni acquisti fatti anni fa attraverso copie di assegni, estratti conto e ogni altro documento utile?

Se stai pensando di ignorare la lettera e non rispondere, è bene che tu legga questo articolo.

Capita non di redo che giungano in studio dei clienti che hanno ricevuto una cartella di pagamento, che, tuttavia, si rivela contestabile sotto diversi motivi e quindi suscettibile di annullamento a seguito del processo instaurato con il ricorso.

In questa guida ti spieghiamo cos'è una cartella di pagamento e analizziamo 3 motivi per cui è possibile fare ricorso e non pagare.

Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

Estratto: “In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. 4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato”.

Estratto: “tanto nel primo grado di giudizio quanto nel giudizio di appello, non è stato prodotto in atti il suddetto provvedimento da parte del Capo dell'Ufficio che avrebbe attribuito la delega di firma alla funzionaria che ha materialmente sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. (…) «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (…), «incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato alla carriera direttiva»”.

Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.