In questo ciclo di appuntamenti esaminiamo alcune delle migliori arringhe conclusive (closing arguments) della storia, analizzandole e spiegando - passo passo - perché hanno funzionato.
Hai ricevuto una lettera dell'Agenzia delle Entrate, con scritto in alto a sinistra “INVITO NUMERO (etc.)”, in cui ti viene chiesto di presentarti presso l’Agenzia delle Entrate? La lettera ti comunica che nella dichiarazione dei redditi che hai presentato vi sono alcune incongruenze in merito a spese non supportate da idonei documenti oppure leggi una dicitura simile a questa “con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti”? Se stai pensando di ignorare la lettera e non presentarti è bene che tu legga questo articolo.
Hai ricevuto un questionario dell'Agenzia delle Entrate in cui ti viene chiesto di fornire informazioni in merito alla tua situazione fiscale e contributiva e magari di giustificare alcuni acquisti fatti anni fa attraverso copie di assegni, estratti conto e ogni altro documento utile?
Se stai pensando di ignorare la lettera e non rispondere, è bene che tu legga questo articolo.
Capita non di redo che giungano in studio dei clienti che hanno ricevuto una cartella di pagamento, che, tuttavia, si rivela contestabile sotto diversi motivi e quindi suscettibile di annullamento a seguito del processo instaurato con il ricorso.
In questa guida ti spieghiamo cos'è una cartella di pagamento e analizziamo 3 motivi per cui è possibile fare ricorso e non pagare.
Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.
Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.
Estratto: “In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. 4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato”.
Estratto: “tanto nel primo grado di giudizio quanto nel giudizio di appello, non è stato prodotto in atti il suddetto provvedimento da parte del Capo dell'Ufficio che avrebbe attribuito la delega di firma alla funzionaria che ha materialmente sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. (…) «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (…), «incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato alla carriera direttiva»”.
Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.
Estratto: “L'amministrazione finanziaria ha rimproverato all'imprenditore di aver "speso troppo", senza contestare né l'effettività della spesa né la sua significatività in termini di strategia aziendale. Ritiene questa commissione che tale dilazione del sindacato fiscale non sia consentita allorché, ferma restando l'effettività dell'operazione, si spinge a sindacare la strategia gestionale, riservata alla decisione e all'autonomia privata”.
Massima: “Ai decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento(soggette ad Iva) si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 40 DPR 131/86 e 8, parte II della Tariffa, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'Iva (Cass. 3316 del 19.2.2004; Cass. n. 2696 del 21.2.2003). Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronnant atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1520 del 2010) che dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 1994; Tribunale di Roma 18.12.2002, Tribunale di Pistoia 31 luglio 2008), laddove, appunto, hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronnant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito per sottoporlo a tassazione diversa poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito Iva con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. A detta conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E”.
Massima: “Quando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del1'8-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto”.
Estratto: “il legislatore ha, dunque, voluto affermare in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la condizione prevista dal citato art. 13, comma l, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell'azione attribuita al dipendente con il meccanismo della "stock option", se ricollegabile esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene ritenuto esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell'operazione di azionariato, viene ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente”.