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Estratto: “va qualificata come imposta "complementare" (…) Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione”.

Estratto: “la ricorrente, anziché denunciare l'omesso esame di un fatto naturalisticamente inteso, sollecita, di fatto, una rivalutazione del materiale istruttorio, in palese violazione del principio di specificità del ricorso, l'Agenzia omette di indicare e, se del caso, trascrivere gli "elementi di fatto decisivi" che la CTR avrebbe completamente ignorato”.

Hai trasferito o detenuto delle somme di denaro all'estero per motivi di investimento o di tutela e non hai compilato il quadro RW?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla mancata compilazione del quadro RW e vedremo insieme alcuni casi che, a seguito di ricorso, si sono conclusi comunque a favore del contribuente che non è stato sanzionato.

Estratto: “In conclusione, ai fini delle imposte armonizzate, la prova di resistenza non si deve applicare nelle tre ipotesi in cui nei confronti del contribuente sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dovendosi applicare solo nel caso di verifiche a tavolino. Ne consegue in definitiva che l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la «prova di resistenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie)”.

Molte sentenze (ad esempio Cass. ord. 25297 del 2014) riconoscono che anche gli avvisi bonari (anche detti comunicazioni di irregolarità) sono impugnabili con ricorso.

Ma se non vuoi iniziare un processo, magari perché si tratta di somme ridotte, cos’altro puoi fare? Una strada è quella di chiedere la rateazione.

Fanno riflettere le stesse parole di un ex funzionario della stessa Agenzia delle Entrate: “Chi viene da voi" (ndr da voi contribuenti per fare una verifica fiscale) "riceve premi e/o riconoscimenti per i risultati ottenuti. Scordatevi che si metta nei vostri panni... Chi fa rispettare i propri diritti e punta i piedi ha più probabilità di uscire indenne da un’ingiustizia”.

Estratto: “La doglianza è invece volta, inammissibilmente, a sostituire la propria interpretazione del contratto concluso tra le due società a quella alla quale è pervenuto il Giudice di merito, con motivazione logica e congrua, peraltro non sindacando la sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. per violazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale”.

Estratto: “l'Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza; il suddetto principio è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui "il principio fondamentale di neutralità dell'i.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" e che "l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimi”.

Estratto: “E' stato, altresì, precisato che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”.