Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale”.
In questo articolo ci occuperemo di un aspetto procedurale, ovvero cosa accade se l'Agenzia delle Entrate non rispetta il termine previsto per il deposito di documenti e di memorie e le conseguenze che si hanno sul piano probatorio.
Estratto: “La stessa CTR, invece, ha ignorato (non essendovi alcun elemento atto a dimostrare un loro esame con implicito rigetto della loro valenza dimostrativa) gli altri elementi fattuali sopra indicati, che il contribuente aveva offerto alla valutazione dei giudicanti al fine di identificare tipologia, quantità e valore dei beni strumentali e, per tale via, dimostrare la loro non eccedenza rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività lavorativa”.
Estratto: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, I. n. 212/00 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”.
Estratto: “Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l'esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell'imponibile”.
Potresti pensare che, non avendo mai evaso, non ti potrà mai essere contestato alcunché o arrivare un avviso di accertamento o che ci sono “pesci” più grossi da cui andranno a chiedere spiegazioni prima di te. In realtà, esaminando quel che accade nei processi, si scopre che non è affatto così.
Estratto: “Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”.
Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
Estratto: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n.12108 del 2009; S.U. n.9451 del 2016) non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Poiché gli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito nella sentenza impugnata realizzano la fattispecie dell'attività di medico di base svolta senza il presupposto della autonomia organizzativa, non appare necessario compiere ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente”.
L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di occultamento e/o distruzione dei documenti contabili?
Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?
Vediamo insieme.
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è disciplinato dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000 che dispone come ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
Estratto: “la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva”.
Hai dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi? Ti sarà utile leggere questa guida per capire come regolarizzare la tua posizione nei confronti del fisco ed evitare di incorrere in sanzioni. Delineeremo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cosa fare in caso di lieve ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Infine, riporteremo una recente sentenza, la quale ha chiarito che a fronte di dati presupposti, che vedremo, l’omessa dichiarazione (pur sopra soglia penale) non configura reato.
Estratto: “Sulla questione della individuazione dell'ufficio doganale competente ad emettere l'avviso di accertamento in rettifica sulle dichiarazioni di importazione doganale questa Corte (Cass. civ., 5 luglio 2011, n. 14786) ha già avuto occasione di affermare che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un'obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l'Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, nè per quest'ultimo, nè per i giudici, non costituendo fonte di diritto”.