Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Costi deducibili anche se non hanno determinato ricavi. I costi sono inerenti anche se solo collegati ad una futura o potenziale proiezione dell’attività imprenditoriale. Accolto il ricorso della società contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 23713 del 24 settembre 2019

RITENUTO IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate notificava a S. Spa un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi relativo all'anno di imposta 2003, recuperando a tassazione costi indeducibili di euro 65.653, relativi a canoni di leasing immobiliare, ed euro 24.056 per costi relativi a servizi commerciali, amministrativi e di leasing di un autoveicolo; conseguentemente determinava le maggiori imposte Irpeg ed Irap dovute.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania che lo accoglieva con sentenza n. 179 del 2008. L'Agenzia delle Entrate interponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia Sez. distaccata di Catania che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 268 del 19.9.2013, limitatamente al recupero dei costi di euro 65.653 per canoni di leasing immobiliare e di euro 4.777 per premi assicurativi relativi ad autovetture aziendali. In particolare il giudice di appello riteneva indeducibili i costi relativi ai canoni di locazione degli immobili versati nel 2003 perché detti immobili erano stati locati soltanto a decorrere dal 2006: pertanto i costi relativi al pagamento dei canoni di leasing avrebbero potuto essere dedotti soltanto a decorrere dalla data in cui si erano prodotti i corrispondenti ricavi. Contro la sentenza di appello S. Spa propone due motivi di ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia:" Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 3 del D.P.R. 546/1996 (rectius d.lgs. 546/1992) nonché degli artt. 167 e 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ.", in quanto l'Ufficio con le controdeduzioni di primo grado ha solo formalmente insistito sul proprio operato omettendo in violazione dell'art. 23 DPR (rectius d.lgs) 546/1992 qualsivoglia specifica contestazione", mentre "con l'atto di gravame ha introdotto delle circostanze e dei fatti che non sono stati sottoposti al giudice di primo grado ed in quanto tali inammissibili". Il motivo è infondato. Posto che, secondo la stessa ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha contrastato la pretesa contenuta nel ricorso della società, non vi è luogo all'applicazione della regola probatoria dei "fatti non contestati" prevista dall'art.115 cod. proc. civ. In ogni caso la ricorrente non afferma (né prova) di avere dedotto nel giudizio di secondo grado che l'atto di gravame dell'Ufficio violava il divieto di introdurre domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello (art. 57 d.lgs. 546 del 1992), né tale circostanza risulta dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che la censura è anche inammissibile in quanto nuova.

2. Il secondo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art.109 del TUIR in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ.", nella parte in cui la C.T.R. ha escluso la deducibilità dei costi per canoni di locazione pagati nell'anno 2003".

Il motivo è fondato. L'art. 109 primo comma d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 stabilisce il principio generale secondo cui i componenti ( positivi e negativi) del reddito di imprese sono imputati temporalmente "all'esercizio di competenza", ossia secondo il principio di competenza economica che ha riguardo al momento in cui si verifica il fatto integrativo del componente reddituale, in contrapposizione al principio di cassa che ha riguardo alla data dei pagamenti e degli incassi (in senso analogo dispone l'art. 2423 bis comma primo n. 3 cod. civ. per la redazione del bilancio civilistico). L'art.109 comma 2 d.P.R. 917 del 1986, che applica il principio di competenza in riferimento a specifici componenti reddituali, stabilisce che le spese di acquisizione dipendenti da contratti di locazione si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi (art. 109 comma 2 lett. b). In conformità a tale regola i canoni di locazione versati al concedente sono deducibili dalla data di maturazione del corrispettivo da versare. (conforme Sez.5 n.8897 del 2018). Neppure può dirsi che la deduzione dei canoni di locazione a decorrere dal momento della maturazione, anche se i corrispondenti ricavi iniziano a prodursi in anni di imposta successivi, violi il principio di inerenza e di correlazione tra costi e ricavi, considerata la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili." (Sez. 5 -, Ordinanza n. 13882 del 31/05/2018; Sez. 5 n. 30030 del 21/11/2018). Inoltre questa Corte ha stabilito che la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai princìpi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 9252 del 03/04/2019), con esplicito richiamo nella parte motiva al principio contabile nazionale OIC 16, che al par. 57 stabilisce che l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, dovendosi anche richiamare il par. 61 secondo cui l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, che procederà a nuovo giudizio applicando i principi di diritto indicati. Alla stessa C.T.R. è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sez. distaccata di Catania in diversa composizione. Così deciso il 27 giugno 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1206 volte