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Agenzia cancella dall’anagrafe delle ONLUS l’associazione sostenendo non ne avesse i requisiti. In realtà, confermano i giudici, i requisiti erano presenti. Confermata la sentenza che aveva riconosciuto la natura di ONLUS dell’associazione. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto:Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 23718 del 24 settembre 2019

CONSIDERATO IN FATTO

1. L'Associazione V. Onlus (di seguito denominata per brevità <<Associazione») proponeva ricorso avverso il provvedimento prot. 2008/56231, notificato 29.12.2008, di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del d.l. 460/1997 per il riconoscimento della qualifica di Onlus.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Associazione e la Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse nel presente procedimento, che l'attività statutariamente indicata era ricompresa tra quelle, indicate nel comma 4 0 dell'art. 10 del d.lvo 460/97, per le quali il fine di solidarietà è immanente.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'associazione non si è costituita.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 2, 3 4 e 5, d.lvo 460/1997 in relazione all'art. 360; 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che la prevalente attività dell'associazione è riconducibile nell'ambito della «Promozione della Cultura e dell'Arte» e della «Formazione» e pertanto, non essendo stati individuati soggetti svantaggiati destinatari dei benefici, correttamente il provvedimento ha disposto la cancellazione per mancanza di fine solidaristico. Sempre secondo l'assunto della ricorrente lo scopo della valorizzazione della natura, ambiente e produzioni tipiche del territorio rimane del tutto irrilevante trattandosi di attività connessa.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta omessa motivazione su un fatto decisivo ai fini del decidere costituito dalla mancata esposizione delle ragioni per le quali è stato ritenuto prevalente il fine della tutela e valorizzazione della nature e dell'ambiente.

2. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 L'art 10, 1° comma lett a), del d.lvo 460/97, al fine dell'individuazione del requisito di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, elenca in modo tassativo (dai nr. 1 a 11) gli ambiti di operatività degli statuti e gli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite in associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità che devono perseguire finalità di solidarietà sociale. I commi 2 e 3 della predetta disposizione a loro volta prevedono che, con riferimento ai settori dell'assistenza sanitaria (n. 2), dell'istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) e della tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristica è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati. Il successivo comma 4 stabilisce che <>. 2.2 Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

2.3 Tanto premesso va rilevato che dalla lettura dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, il cui testo è stato riprodotto nel ricorso, emerge che l'ente ha come scopo istituzionale e sociale «la valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico della provincia di XXX» nonché «la tutela e valorizzazione della natura ambiente ...della provincia».

2.4 Si tratta incontrovertibilmente di settori che rientrano nelle categorie previste dal comma 4 dell'art. 10 del d.lvo citato considerate «a solidarietà presunta» senza che venga richiesta alcuna verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari.

2.5 Non è idonea a far venir meno la connotazione solidaristica immanente, correlata al settore di operatività dell'associazione, la circostanza che l'attività statutaria annoveri anche ambiti riconducibili alla «Promozione della Cultura e dell'Arte» di cui all'art 10 comma 1° lett. a ) nr. 9 e alla «Formazione» di cui all'art 10 comma 1° lett. a ) nr. 5.

2.6 L' art. 10, comma 5, d.lvo citato prevede che «si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali», se statutariamente previste, le attività di cui ai nn. 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a (e, quindi anche quelle «Promozione Cultura e Arte» e »Formazione»), pur non esplicate in favore di soggetti svantaggiati.

5 II ricorso va quindi rigettato. Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non essendosi la resistente costituita in giudizio.

PQM

La Corte; rigetta il ricorso. Cosiì deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019.

 

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