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Estratto:Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”.

Estratto: “tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l'espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non è compresa l'indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione trattandosi, del resto, di limite indicato direttamente dalla legge, e non essendo consentito all'Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge”.

Domenica, 13 Gennaio 2019 03:54

La residenza fiscale delle persone fisiche

La residenza fiscale delle persone fisiche.

Nel nostro ordinamento, mentre i non residenti sono assoggettati ad imposizione solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato[1], i soggetti aventi residenza fiscale in Italia lo saranno, in conformità al word wide income principle, per i redditi ovunque prodotti, sicché diviene determinante stabilire quando si possa affermare che un soggetto ha residenza fiscale in Italia.