Estratto: “Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”.
Estratto: “tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l'espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non è compresa l'indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione trattandosi, del resto, di limite indicato direttamente dalla legge, e non essendo consentito all'Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge”.
La residenza fiscale delle persone fisiche.
Nel nostro ordinamento, mentre i non residenti sono assoggettati ad imposizione solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato[1], i soggetti aventi residenza fiscale in Italia lo saranno, in conformità al word wide income principle, per i redditi ovunque prodotti, sicché diviene determinante stabilire quando si possa affermare che un soggetto ha residenza fiscale in Italia.